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(tratto da Prospettive assistenziali n. 174)

APRIRE LA POSSIBILITA’ DI ADOZIONE LEGITTIMANTE AI “SINGLES”?
IL PARERE DI ALCUNI FIGLI ADOTTIVI ADULTI

Un ampio dibattito è stato alimentato dalla pubblicazione della Sentenza n. 3572/2011 della Corte di Cassazione nella parte in cui sembra esortare il Parlamento a rivedere la legge sull’adozione per dare maggiore spazio all’adozione da parte dei “singles”.

Come figli adottivi adulti riteniamo che troppa importanza sia stata attribuita ad una sentenza che, di fatto, non fa che confermare i principi che rego­lano nel nostro Paese l’istituto dell’adozione dei minori.

La Cassazione infatti, nel rigettare l’istanza di legittimazione piena presentata da una donna “single” per un provvedimento di adozione ottenuto da un tribunale statunitense, ha ricordato che ai sensi dell’articolo 35, comma 6, legge 184/1983 una sentenza straniera di adozione non può essere trascritta nei registri dello stato civile dello Stato italiano nei casi in cui «il provvedimento di adozione riguardi adottanti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull’adozione». Viene ribadita, infine, la possibilità per il “single” di ottenere un provvedimento di adozione dagli effetti non legittimanti, ai sensi dell’articolo 44 della legge 184/1983 disciplinante la c.d. “adozione in casi particolari”.

Viste le notizie imprecise e distorte diffuse da trasmissioni televisive e giornali, lo stesso ufficio stampa della Corte di Cassazione ha precisato in un comunicato che non c’è stato «nessun invito al legislatore da parte della Corte di Cassazione in materia di adozione», ma la «semplice affermazione» che «in assenza di un’apposita legge (che ove emanata non sarebbe in contrasto con la Convenzione di Strasburgo sui diritti dei minori), non è possibile al giudice accogliere una richiesta di adozione [legittimante] da parte di una persona single».

Se proprio si vuole muovere una critica all’Alta Corte, si può osservare che in una materia tanto delicata non è opportuno rendere dichiarazioni che possano alimentare false speranze in coloro che intendono adottare o ingenerare ulteriore confu­sione in persone già disorientate da una comunicazione mediatica troppo spesso disinformata e parziale.

L’ampliamento anche ai “singles” della possibilità di adozione non aiuterebbe alcun bambino in più rispetto alla normativa vigente in quanto le legislazioni della maggior parte dei Paesi d’origine dei minori dichiarati adottabili pretendono, quale presupposto all’abbinamento internazionale, che gli aspiranti genitori adottivi siano eterosessuali ed uniti da vincolo matrimoniale.

Va infine precisato che in Italia a fronte di un gran numero di domande solo un piccola percentuale di famiglie riesce ad avere un bambino in adozione: per la precisione si contano circa 15-20 dichiarazioni di disponibilità all’adozione nazionale per ogni bambino dichiarato adottabile; dato che si traduce statisticamente in un 15% di domande soddisfatte. Per l’adozione internazionale la percentuale delle adozioni si aggira intorno al 40% delle domande presentate, in questo caso non per mancanza di bambini adottabili, ma per la scelta degli stessi Stati d’origine dei minori (che tendono ad espatriare solo bimbi grandicelli, trattenendo i più piccoli potenzialmente meno problematici) o per la concorrenza di altri Stati internazionali che si muovono, al medesimo scopo, con politiche di cooperazione più spregiudicate.

Se i dati sono questi, perché negare ad un bambino una famiglia composta da entrambe le figure genitoriali? Se l’interesse che vogliamo perseguire è esclusivamente quello del minore, che significato assumerebbe l’estensione dell’adozione ai “singles”?

L’unico risultato prevedibile è di aumentare il numero di persone deluse dal fatto di non poter realizzare il loro desiderio per mancanza di presupposti di legge o di minori in effettivo ed accertato stato di adottabilità.

A conforto della nostra opinione si è pronunciata la stessa Corte di Cassazione nella sentenza citata dal provvedimento in questione (Cass. 18 marzo 2006, n. 6078) nella parte in cui, nell’ipotizzare un intervento riformatore del legislatore in materia, ha auspicato la previsione di un «criterio di preferenza per l’adozione da parte della coppia di coniugi» e ciò per «l’esigenza di assicurare al minore stesso la presenza di entrambe le figure genitoriali e di inserirlo in una famiglia che dia sufficienti garanzie di stabilità».

Un gruppo di figli adottivi

Torino, marzo 2011

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