Tutelare la continuità affettiva dei minori affidati dichiarati adottabili
Riportiamo di seguito il comunicato stampa con cui l’Anfaa ha dato l’adesione alla petizione che l’Associazione ha inviato al Parlamento per richiamare l’importanza di una tutela della continuità affettiva dei minori affidati e successivamente dichiarati adottabili.
(Il testo della petizione può essere scaricato dal sito www.lagabbianella.org/petizione-al-parlamento-italiano)
Apprezziamo e condividiamo la petizione presentata dall’Associazione LA GABBIANELLA E GLI ALTRI ANIMALI. A nostro parere, onde evitare un aggiramento della normativa in vigore, sarebbe utile specificare che questa petizione riguarda gli affidamenti familiari disposti dai servizi sociali e/o dal Tribunale per i Minorenni e che il minore affidato, se dichiarato in stato di adottabilità, ha diritto ad essere adottato con adozione legittimante e non ricorrendo impropriamente all’art. 44 comma d).
Da anni l’ANFAA sostiene quanto esposto nella petizione: la stessa Circolare sugli affidamenti ”a rischio giuridico di adozione,” proposta dall’Anfaa e recepita dal Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta nel 1983, rispondeva a questa esigenza.
Inoltre vorremmo ricordare quanto riportato in proposito anche nel 2° Rapporto supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia.: “È inoltre importante, nell’interesse superiore del minore, che a conclusione dell’affidamento vengano individuate, caso per caso, modalità di passaggio e di mantenimento dei rapporti fra il minore e la famiglia che lo ha accolto, sia quando rientra nella sua famiglia d’origine, sia quando viene inserito in un’altra famiglia affidataria o adottiva o in una comunità. Si ritiene infatti, anche in base a recenti esperienze negative, che vada salvaguardata la continuità dei rapporti affettivi del minore e che debbano essere evitate interruzioni traumatiche. È di fondamentale importanza che sia sempre rigorosamente rispettato l’articolo 5 comma 1 ultima parte della legge citata, il quale dispone che «l’affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato». Tale norma nella pratica viene spesso disattesa o trascurata, in quanto la sua mancata applicazione non comporta purtroppo alcuna nullità sul piano processuale. Infatti la giurisprudenza ha più volte affermato che gli affidatari non sono parti processuali del procedimento. Tuttavia la loro audizione riveste un’importanza fondamentale per la valutazione dell’interesse del minore, e non dovrebbe mai essere omessa. Qualora il minore affidato sia successivamente dichiarato adottabile il Tribunale per i minorenni deve attentamente valutare il suo superiore interesse, e come prescritto dalla legge (1) il giudice minorile «in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore». Pertanto deve prendere in considerazione anche l’eventuale adozione da parte degli affidatari, se idonei e disponibili” (2) (v. pag. 72 del Rapporto, reperibile sul sito: www. gruppocrc.net).
Nella relazione PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI ADOZIONE E DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI tenuta da Pier Giorgio Gosso, giurista, Presidente Onorario Aggiunto della Corte di Cassazione e consigliere ANFAA, al Convegno di Torino del 9 novembre scorso è stata proposta la seguente modifica legislativa dell’art. 4, comma 5 dell’attuale legge n.184/1983:
Art. 4, comma 5 (nuovo testo) “L’affidamento familiare cessa, con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l’interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà della famiglia d’origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore. Cessa altresì quando l’affidato viene dichiarato in stato di adottabilità. In quest’ultimo caso il tribunale per i minorenni deve prioritariamente prendere in considerazione la disponibilità degli affidatari all’adozione e, in caso di loro impossibilità, deve comunque assicurare il passaggio graduale del minore alla nuova famiglia e l’eventuale mantenimento dei suoi rapporti con gli stessi”.
CONFERMIAMO LA DISPONIBILITÀ DELL’ANFAA A SOSTENERE QUANTO ESPOSTO NELLA VOSTRA PETIZIONE, ANCHE IN SEDE PARLAMENTARE, PER TUTELARE LA CONTINUITA’ AFFETTIVA DEI MINORI AFFIDATI DICHIARATI ADOTTABILI.
La presidente Anfaa Donata Nova Micucci
Torino, 16 febbraio 2010
(1) Legge 184/1983, articolo 22, comma 5.
(2) Si veda in merito il saggio di A. La Spina, dal titolo “Il collocamento temporaneo del minore presso una famiglia”, in Famiglia e Diritto, 2009, n. 7, pagina 719, in cui si evidenzia che: «Il fatto che il minore, temporaneamente collocato presso una famiglia, di regola seguiti a mantenere rapporti con la famiglia d’origine, potrebbe suscitare qualche perplessità circa la convertibilità di questa forma di affidamento in quello preadottivo; inevitabilmente infatti, la famiglia d’origine sarà sempre a conoscenza del luogo ove il minore si trovi. Invero, nonostante i dubbi manifestati da isolata giurisprudenza, pare potersi ritenere che, in ossequio ai principi ispiratori dell’intera disciplina, salvo che tale circostanza non si dimostri, nel caso specifico, di grave pregiudizio per il minore, debba senz’altro prevalere il superiore interesse dello stesso a vedere assicurata la sua normale crescita in una famiglia affettuosa e accogliente. Pertanto, anche in linea con la tendenza degli altri paesi a guardare con favore alle adozioni c.d. aperte (che mantengono rapporti di fatto tra i minori e le famiglie d’origine post adozione), pare potersi concludere che, qualora si accerti che l’adozione risponde al superiore interesse del minore, non osta alla dichiarazione di adozione a favore della famiglia destinataria dell’affidamento c.d. a rischio giuridico il fatto che questa sia nota alla famiglia d’origine».