Notiziario del 31 gennaio 2013

Buongiorno a tutti,
ecco in breve, alcune notizie.

  1. l’Anfaa interverrà il prossimo 5 febbraio al convegno su ADOZIONI NAZIONALI- IL RISCHIO GIURIDICO: vi uniamo il programma con l’invito agli interessati a venire e a farlo circolare!!!
  2. Nel mese di gennaio abbiamo avuto un incontro con Casa affido del Comune di Torino in cui  abbiamo proposto:
    – l’affiancamento alla famiglia che accoglie minori in affido un’altra famiglia con esperienza,  che costituisca un punto di riferimento per la neo famiglia affidataria, alla quale possa rivolgersi per confrontarsi in caso di bisogno: “una famiglia accanto a voi”;
    – la creazione di un gruppo di sostegno permanente presso Casaffido che si incontri con cadenza mensile. Per l’attivazione di questo gruppo potrebbe essere anche utile, un eventuale babysitteraggio a richiesta.
  3. Vedremo anche se sarà possibile organizzare come Anfaa a Torino un corso di formazione nel  quale siano affrontati i diritti/doveri della famiglia affidataria, nonché i compiti di tutti gli operatori che collaborano nel progetto di affidamento e un incontro cittadino rivolto agli insegnanti, al quale invitare anche il MIUR, l’assessorato istruzione, quello servizi sociali, la procura della Repubblica, uno psicologo, un genitore; all’incontro si potrebbe partire dalla circolare per l’iscrizione, verranno illustrati i compiti e i diritti degli affidatari negli organi collegiali, per affrontare i vari aspetti dell’affido, le problematiche che lo circondano con particolare riferimento alla scuola. Se ne stanno occupando Slivia Bodoardo ed Erminia Falcitelli.
  4. Grazie anche all’impegno dell’Anfaa ricordiamo che attualmente il Comune non ha più bambini della fascia 0-5 anni inseriti in comunità, sono tutti in famiglia, la loro d’origine, con interventi di supporto economico-educativo o in famiglia affidataria ( grazie anche ad un a consistente disponibilità di affidatari del Progetto neonati) .
  5. E’ stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale la delibera della Regione Piemonte riguardante il passaggio dei bambini dalla famiglia affidataria a quella adottiva allegata), su cui siamo parzialmente soddisfatti (v. al riguardo l’ultima lettera che avevamo inviato ): Alessia e Frida avevano fatto parte del gruppo di lavoro .

Si ricorda che sono aperti i rinnovi quota associative per l’anno 2013, che vi invitiamo ad effettuare al  più presto.
• Quota associativa (50 euro)
• Abbonamento a Prospettive assistenziali (45 euro, ridotte a 35 per i soci).
Il pagamento può avvenire tramite:
• versamento sul ccp. n. 26826107 intestato a Anfaa, via Artisti 36, 10124 Torino
• bonifico bancario (iban: IT 36 I 01030 01015 000000856021)

Si informa che sono ancora disponibili 12 casse di vino da vendere, qualcuno di voi è interessato?

Torino, 31 gennaio 2012

Allegato
Lettera inviata lo scorso anno ai componenti del gruppo di lavoro regionale
Ci siamo confrontati in merito alla bozza di Linee Guida di orientamenti metodologici per il passaggio del
minore dall’affidamento all’adozione predisposto dall’Assessorato Regionale.
Come risulta dai verbali, Il gruppo di lavoro aveva come finalità l’approfondimento della “tematica della
salvaguardia della continuità del legame e della continuità affettiva nella storia del bambino, che
necessita di essere sostanziata anche sul piano procedurale che su quello operativo; in caso contrario
rischia di essere una mera affermazione di principio” ; precisando anche che “La complessità della
materia e le svariate implicazioni giuridiche ed operative con le conseguenti ricadute sulla
organizzazione del lavoro dei servizi, confermano la necessità di procedere alla definizione di linee
guida regionali che orientino gli operatori e più in generale tutti i soggetti implicati a diverso titolo nella
tematica in questione, ed aiutino ad armonizzare le prassi di intervento sul territori” .
Da anni siamo impegnati su queste tematiche: la stessa Circolare sugli affidamenti ”a rischio giuridico di
adozione,” proposta dall’Anfaa e recepita dal Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta nel
lontano 1983 rispondeva a questa esigenza, come anche il Protocollo sottoscritto fra il Comune di Torino,
le Autorità Giudiziarie e le associazioni sul Progetto affido neonati e la Circolare emanata su nostra
sollecitazione, dal T.M. di Torino sugli affidi (v. allegati).
Recentemente anche il 2° Rapporto supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia ha sottolineato questa esigenza: infatti nel
paragrafo relativo agli affidamenti familiari afferma: [1] “È inoltre importante, nell’interesse superiore
del minore, che a conclusione dell’affidamento vengano individuate, caso per caso, modalità di
passaggio e di mantenimento dei rapporti fra il minore e la famiglia che lo ha accolto, sia quando rientra
nella sua famiglia d’origine, sia quando viene inserito in un’altra famiglia affidataria o adottiva o in una
comunità. Si ritiene infatti, anche in base a recenti esperienze negative, che vada salvaguardata la
continuità dei rapporti affettivi del minore e che debbano essere evitate interruzioni traumatiche. È di
fondamentale importanza che sia sempre rigorosamente rispettato l’articolo 5 comma 1 ultima parte
della legge citata, il quale dispone che «l’affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia
di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato». Tale norma nella pratica viene
spesso disattesa o trascurata, in quanto la sua mancata applicazione non comporta purtroppo alcuna
nullità sul piano processuale. Infatti la giurisprudenza ha più volte affermato che gli affidatari non sono
parti processuali del procedimento. Tuttavia la loro dizione riveste un’importanza fondamentale per la
valutazione dell’interesse del minore, e non dovrebbe mai essere omessa. Qualora il minore affidato sia
successivamente dichiarato adottabile il Tribunale per i minorenni deve attentamente valutare il suo
superiore interesse, e come prescritto dalla legge[1] il giudice minorile «in base alle indagini effettuate,
sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle
esigenze del minore». Pertanto deve prendere in considerazione anche l’eventuale adozione da parte
degli affidatari, se idonei e disponibili” (v. pg.72 del Rapporto, reperibile sul sito: www. gruppocrc.net).
Un impulso ulteriore alla discussione è stato dato dalla presentazione lo scorso anno della petizione
promossa dall’associazione LA GABBIANELLA sulla salvaguardia del mantenimento dei legami del
bambino affidato dichiarato adottabile, cui è seguita la sentenza emessa il 27 aprile 2010[1] dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo, che ha ravvisato nel caso sottoposto – riguardante la complessa vicenda un
minore affidato dichiarato adottabile e adottato da un’altra famiglia, nonostante la disponibilità espressa
dagli affidatari – la violazione dell’articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata in Italia con Legge 4 agosto
1955 n. 848[2].
Su queste tematiche sono state anche presentate proposte di legge, su cui era iniziata la scorsa primavera
la discussione in Parlamento .3
Alla luce di quanto esposto riteniamo che la bozza regionale di Linee guida vada riveduta e corretta
– Va affermato al primo posto il diritto del minore affidato dichiarato adottabile ad essere adottato
dagli affidatari che lo hanno accolto, se idonei e disponibili, con adozione legittimante. Deve essere
evitato in questi casi il ricorso (come ancora recentemente successo) all’adozione nei casi particolari,
prevista dall’art. 44, lettera d) della legge n. 184/1983 e s.m, che, com’è noto, ha caratteristiche ben
diverse.Va anche precisato al riguardo che la pregressa conoscenza della famiglia di origine dell’ affidato
da parte degli affidatari non preclude l’adozione da parte degli stessi affidatari, se ricorrono le condizioni
sopra citate, cioè se sono disponibili ed idonei.
– Debbono comunque essere sempre evitati allontanamenti traumatici del minore,non solo nel caso in
cui venga trasferito in un’altra famiglia ma anche quando rientra nella propria o in quella di parenti. A
questo aggiungiamo il nostro profondo dissenso sulla prassi del trasferimento del minore dalla famiglia
degli affidatari ad una comunità per il suo “decongestionamento affettivo” in “preparazione”del nuovo
inserimento familiare
– Anche in base alle esperienze vissute da alcune famiglie aderenti alle sottoscritte Associazioni,
riteniamo opportuno precisare che non debbano essere posti dagli operatori e anche dai giudici aut
aut agli affidatari che non se la sentono di trasformare l’affidamento in adozione e chiedono di poter
proseguire il rapporto di affidamento soprattutto se i minori dichiarati adottabili sono portatori d’handicap
o presentano specifiche patologie (ad es. traumatizzati dagli abusi o violenze subite) che richiedono
terapie e sostegni, anche economici, che, attualmente, sono ancora forniti ai minori affidati e non sempre
assicurati invece a quelli adottati : i fondi stanziati dalla Regione per il sostegno alle adozioni “difficili”
non sono sufficienti ed i rimborsi spese non sempre adeguati alle necessità dei minori stessi. Inoltre i
pesanti tagli alle spese sociali degli Enti gestori stanno penalizzando anche questo ambito, con gravi
ripercussioni sugli assistiti.
Riteniamo che debba essere affrontata con una specifica procedura la gestione relativa
Alla salvaguardia della continuità degli affetti quando si concludono gli affidamenti – ponte di minori
molto piccoli (0-2 anni) disposti dal TM, nell’ambito ad es. del progetto neonati del Comune di Torino; al
riguardo ricordiamo che nella lettera inviata dalle associazioni del Tavolo col Comune di Torino si
sottolineava – oltre alla necessità che fossero “velocizzate” il più possibile le procedure dirette
all’accertamento dello stato di adottabilità – che venisse anche “valutata, caso per caso, l’opportunità che
i bambini del progetto neonati rimangano nel nucleo affidatario fino all’affidamento preadottivo, cioè fino
alla definizione del suo stato di adottabilità, per evitargli eventuali altri “passaggi” familiari”.
Segnaliamo infine che quanto proposto riguarda anche i minori dichiarati adottabili che vivono nelle
famiglie-comunità (v. ad es quelle del Comune di Torino) o comunità familiari gestite da coppie residenti
nelle stesse.
Concludendo segnaliamo la nostra richiesta/disponibilità ad argomentare quanto brevemente esposto in
un incontro”plenario” del gruppo di lavoro e di concorrere alla stesura di quanto brevemente esposto
Anfaa,Ass.Papa Giovanni XXXIII, Gruppo Volontari per l’affidamento e l’adozione