Congedi di maternità e congedi parentali: nuove norme in materia di adozione e affidamento familiare
Una buona notizia: la legge finanziaria per il 2008 recentemente approvata, contiene disposizioni che estendono – finalmente – ai genitori adottivi e affidatari gli stessi diritti in materia di congedi di maternità e di congedi parentali riconosciuti ai genitori biologici, indipendentemente dall’età dell’ingresso del minore nella famiglia. Riportiamo di seguito il testo degli articoli approvati
459. L’articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
«Art. 26. – (Adozioni e affidamenti).
-1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore;
-2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice;
-3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia;
-4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all’estero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità;
-5. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero della lavoratrice; 6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi».
460. L’articolo 27 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.
461. L’articolo 31 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
«Art. 31. – (Adozioni e affidamenti).
-1. Il congedo di cui all’articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore;.
-2. Il congedo di cui all’articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero del lavoratore».
462. L’articolo 36 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
Art. 36. – (Adozioni e affidamenti).
-1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento;
-2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro otto anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
-3. L’indennità di cui all’articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia».
463. L’articolo 37 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.
Banca dati dei minori adottabili: i tempi non sono ancora maturi!?!
I tempi non sono ancora maturi per un collaudo del sistema della Banca dati per i minori adottabili. Lo ha reso noto oggi il Dipartimento di Giustizia Minorile che ha anche specificato “ Stiamo costruendo un sistema informatico in grado di trasferire i dati dei singoli tribunali ad un database centrale.”
Sono passati ben sette anni dall’approvazione della legge 149/2001 che ha istituito la Banca dati dei minori adottabili: un importante strumento che dovrebbe riuscire a mettere in relazione centinaia di minori italiani “fuori dalla famiglia” e altrettante famiglie idonee all’adozione.
In base alla legge 149 la Banca dati dovrà raccogliere i dati anagrafici del minore, le condizioni di salute e della famiglia d’origine, l’attuale sistemazione e i provvedimenti del giudice. Inoltre indicherà le coppie dichiarate idonee all’adozione, i loro dati anagrafici, le motivazioni che le hanno spinte a seguire il percorso dell’accoglienza e i precedenti eventuali casi d’adozione o affido. L’accesso alle informazioni sarà riservato ai Tribunali per i minorenni, ai magistrati minorili, al personale previa autorizzazione del Capo dell’ufficio.
Di fatto con la Banca dati si dovrebbero accelerare le pratiche dell’adozione, tuttavia non è ancora noto quando tale importante strumento sarà operativo.
Il 10 ottobre 2001, a sei mesi dall’entrata in vigore della legge 149, la Banca dati sarebbe dovuta essere operativa (art 40, comma 1), ma ciò non è avvenuto. E così nel 2004 è stato emanato un decreto per regolarne le modalità di funzionamento. Al 31 dicembre 2006, come previsto dalla legge 149, si è realizzata la chiusura degli istituti, nessuna novità è arrivata però sull’attuazione della Banca dati.
Per tentare di sbloccare l’impasse, il Capo del Dipartimento di Giustizia Minorile Melita Cavallo ha posto un ultimatum per rendere operativa la Banca: giugno 2007. Data che è nuovamente slittata al primo ottobre dello stesso anno con l’obiettivo di terminare il collaudo del sistema, passare ad una sperimentazione in tre Tribunali entro la fine del 2007 ed entrare a pieno regime nella primavera del 2008.
E così ad oggi la Banca dati è rimasta un obiettivo scritto solo sulla carta. Chissà quanti minori fuori famiglia avrebbero potuto essere facilitati a trovare una famiglia disposta ad accoglierli con la Banca dati nell’arco di questi sette anni. E invece ancora nulla di fatto.
Tratto da notiziario UICEMP n. 163
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