Questa è la sintesi di un lavoro che è stato iniziato e che dovrebbe confluire nella scrittura di un futuro libro. Il 29 ottobre 2004 venticinque capi di governo hanno sottoscritto a Roma la nuova Costituzione Europea (espressione sintetica quest’ultima per indicare il “Progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa”). Il testo verrà poi sottoposto per la ratifica ai parlamenti o ai referendum nazionali.
Anche se la mancata ratifica da parte di un singolo paese membro potrebbe bloccare l’entrata in vigore della nuova costituzione in tutta l’Unione Europea, la firma del 29 ottobre rappresenta un importante passaggio.
Circa le conseguenze della mancata ratifica da parte di uno o più stati è d’obbligo usare il condizionale, poiché su questo importante punto della sua struttura il trattato non contiene una norma specifica ed esplicita. Probabilmente ciò è il risultato delle pressioni politiche esercitate da quei paesi che, come è noto, hanno finora condotto un’azione di freno sul procedere dell’integrazione; se si è comunque giunti alla stesura e alla firma del trattato è perché gli stati con maggiore volontà di integrazione hanno fiducia nell’adesione finale e definitiva di quelli meno dinamici (gli “euroscettici”) e, in ogni caso, di essere la maggioranza politico-demografica rispetto all’ipotesi di una Unione Europea di dimensioni più ridotte.
La Costituzione afferma il ruolo centrale della persona e dei suoi diritti inviolabili e inalienabili. Alcuni di questi diritti riguardano i minori e, a processo costituente concluso, avranno un valore vincolante superiore a quello della legislazione dei singoli stati membri, comprese le loro carte costituzionali nazionali..
E’ quindi importante rintracciarli all’interno di un testo che si presenta piuttosto complesso e sovrabbondante.
Nella Parte Prima della Costituzione, definendo gli obiettivi dell’Unione si afferma, fra l’altro, che essa “promuove…la tutela dei diritti dei minori” e che, “nelle relazioni con il resto del mondo l’Unione…contribuisce… alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti dei minori, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite”.
Nella Parte Seconda (“Carta dei diritti fondamentali dell’Unione”), i titoli prescelti sono di per sé esplicativi: Dignità, Libertà, Uguaglianza, Solidarietà, Cittadinanza, Giustizia.
All’interno del Titolo III (“Uguaglianza”) si afferma il principio di non discriminazione: “E’ vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, (fra l’altro)…. sull’età“: E’ questa un’interessante precisazione, che manca nell’art.3 della nostra Costituzione (anche se gli artt. 30 e 31 sopperiscono in qualche modo alla dimenticanza). Teresa Matte, deputato all’Assemblea Costituente e presidente della Lega per i diritti del bambino alla comunicazione, ha dichiarato (Convegno “Per una cultura di nonviolenza”, Firenze, Palazzo Vecchio 8 ottobre 1988): “… quando abbiamo fatto l’art.3 della
Costituzione ci siamo dimenticati dei bambini. Si dice (in questo art. 3) che ognuno ha pari dignità senza differenza di sesso, razza, religione ecc., ma l’età non l’abbiamo messa. E’ stato un grosso errore…” (1).
Sempre nel Titolo III di questa Parte Seconda si analizzano i Diritti del Bambino, come appresso:
“I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.
In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.
Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse”.
Nell’ordinamento nazionale i diritti sopraindicati sono largamente presenti. A titolo meramente esemplificativo si possono citare:
– le norme regolatrici dell’assistenza ai minori contenute in numerose leggi speciali;
– l’obbligo, da parte dei giudici, di sentire in materia di affidamento preadottivo, il minore ultradodicenne (e anche quello di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento); l’espresso consenso del minore ultraquattordicenne all’adozione;
– il diritto del minore a crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia (o in una famiglia sostitutiva, in caso di incapacità dei genitori). E si potrebbe a lungo continuare.
Nel Titolo Quarto (“Solidarietà”) si sancisce il divieto del lavoro minorile e si collega l’età minima per l’ammissione al lavoro al termine della scuola dell’obbligo. Così come anche la nostra Costituzione prevede (artt. 34 e 37).
Nello stesso Titolo si garantisce “la protezione(1) Recentemente il legislatore italiano si è ricordato dell’età come possibile causa di discriminazione. La legge 149/2001 ha introdotto nell’art. 1 della legge 184/83, un V comma del seguente tenore. “Il diritto del minore a vivere e crescere ed essere educato nell’ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento”.
la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale“; viene anche citata incidentalmente l’adozione (con riferimento ai congedi parentali e analogamente a quanto prevede l’art. 80 della nostra legge 184/1983).
Va infine ricordato il riferimento, contenuto nella Parte III della Costituzione, all’istruzione, formazione professionale, gioventù e sport. Si afferma che: “L’Unione contribuisce allo sviluppo di una istruzione di qualità incentivando la cooperazione degli Stati membri….“.
La mappa dei diritti dei minori, indicati nella Carta Europea, appare poco dettagliata, certamente meno particolareggiata rispetto a quella contenuta nella “Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia”, adottata all’unanimità dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, che si sviluppa in 54 articoli ed è stata ratificata a tutt’oggi da 190 paesi.
La Convenzione continuerà ad essere applicata anche all’interno dell’Unione Europea, dal momento che la Carta Europea riafferma: “i diritti derivanti… dagli obblighi internazionali comuni agli stati membri“.
A conclusione di questa breve analisi si può affermare che le norme a salvaguardia dei minori esistono e sembrano quantitativamente e qualitativamente adeguate, resta il problema (variabile da Stato a Stato) della loro effettiva applicazione.
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Da parte dell’Anfaa si sarebbe voluto (e a suo tempo venne anche proposto) che nella Costituzione Europea fosse sancito, con una formula più esplicita di quella che è stata poi adottata,il diritto di tutti i bambini a crescere in una famiglia.
L’impegno dell’associazione nella direzione indicata dovrà continuare, anche attraverso solide e fruttuose convergenze. Fabrizio Papini
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