torna all’indice del Bollettino 01/2005 – Gennaio / Marzo 2005

Chi sono i minori presenti negli istituti e nelle comunità? Quali controlli stanno facendo i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni? Per avere una risposta diretta e attendibile in merito, l’Anfaa li ha interpellati. Questo è il testo della lettera inviata in data 15 febbraio 2005 dalla Presidente nazionale dell’Anfaa.

Oggetto: attuazione dell’articolo 9

della legge n. 184/1983

In considerazione del superamento dei ricovero in istituto dei minori entro il 31 dicembre 2006, questa associazione intende svolgere – d’intesa con la rivista Prospettive assistenziali – una ricerca in merito all’applicazione da parte delle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni di quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, 2 e 3 della legge n. 184/1983 (1). È nostra intenzione dare ampia divulgazione ai risultati in un prossimo convegno. In particolare si vorrebbe conoscere:

– da chi vengono effettuate le visite semestrali e quelle straordinarie? Al riguardo si chiede di segnalare eventuali protocolli di intesa o altri accordi sottoscritti con istituzioni per l’effettuazione delle visite stesse;

– gli elenchi semestrali dei minori ricoverati vengono esaminati da lei personalmente? Questo incarico è stato da lei attribuito ad altri? Se la risposta è affermativa può precisare la loro qualifica professionale? Vengono effettuati dei riscontri sugli elenchi stessi nel corso dell’anno?

– quanti minori risultavano presenti nelle strutture residenziali al 31 dicembre 2004? È possibile averli divisi per fasce di età (0-5; 6-10; 11-14; 15-17 anni)?

– quanti minori ricoverati nelle strutture residenziali sono stati segnalati dalla Procura al Tribunale per i minorenni per l’apertura del procedimento di adottabilità nel corso del 2004?

– quanti minori dichiarati adottabili erano ancora ricoverati nelle strutture residenziali al 31 dicembre 2004?

– è a conoscenza di eventuali procedimenti avviati negli ultimi anni nei confronti di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o rappresentanti di istituti di assistenza pubblici o privati, ai sensi dell’articolo 70 della legge n. 184/1983?

Le saremmo grati se volesse infine aggiungere alcune sue considerazioni e proposte in merito all’attuazione delle disposizioni suddette, anche in relazione al superamento del ricovero dei minori in istituto.

A questo riguardo saremmo anche interessati a conoscere il suo parere sulla definizione di istituto in quanto siamo molto preoccupati dalla tendenza in atto di definire come comunità la ristrutturazione interna dell’istituto in gruppi-appartamento.

La ringraziamo anticipatamente per la collaborazione e Le precisiamo fin d’ora che ogni spesa relativa alla ricerca è a nostro carico e Le sarà rimborsata.

 

(1) Il testo dell’articolo 9 della legge 184/1993 è il seguente:

“1. Chiunque ha facoltà di segnalare all’autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

“2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l’elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l’indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al Tribunale, con ricorso, di dichiarare l’adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.

“3. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo Tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

“4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l’accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. L’omissione della segnalazione può comportare l’inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l’incapacità all’ufficio tutelare.

“5. Nello stesso termine di cui al comma 4 uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L’omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell’articolo 330 del codice civile e l’apertura della procedura di adottabilità”.

L’articolo 70 della legge 184/1983 è così formulato:

“1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell’articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.

“2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni l’elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000”.

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