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In data 16 maggio u.s. il Senato ha approvato, con emendamenti, il disegno di legge “Disposi­zioni in materia di riconoscimento dei figli naturali” attualmente all’esame della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.

Questo disegno di legge prevede giustamente l’equiparazione dei figli nati fuori del matrimonio, ai figli legittimi riconoscendo loro pari dignità e diritti ed eliminando così l’odiosa discriminazione attualmente esistente. Infatti, in base alla legge vigente (vedi art. 258 del Codice civile), i figli nati fuori del matrimonio, stabiliscono rapporti giuridici esclusivamente con il o i genitori che li hanno riconosciuti e pertanto, sotto il profilo giuridico, attualmente questi bambini non hanno fratelli, sorelle, nonni, zii, cugini, ecc.. Ne consegue altresì che i bambini nati dagli stessi genitori non sono riconosciuti dalla legge, nemmeno come fratelli e sorelle. Questo disegno di legge pertanto si propone positivamente, di annullare una disparità di status assolutamente ingiustificata.

Purtroppo però alcuni articoli di questo disegno di legge contengono norme che suscitano una profonda preoccupazione.

In particolare, non possiamo condividere la delega al governo, stabilita dall’art. 2 lettera o) di questo disegno di legge, per l’emanazione di uno o più decreti attuativi di modifica dell’attuale nomativa in vigore in merito alla “specificazione della nozione di abbandono morale e materiale dei figli con riguardo alla provata irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole da parte dei genitori, fermo restando che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia”.

Riteniamo necessaria la soppressione del suddetto art.2 punto o)  in quanto consideriamo pienamente valida l’attuale definizione dello stato di adottabilità, contenuta nel primo comma dell’articolo 8 della legge 184/1983 secondo cui «sono dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio».

A nostro avviso detta definizione è valida sotto tutti gli aspetti in quanto fotografa le reali condizioni di vita del minore.

Invece, se occorresse valutare la “provata irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole da parte dei genitori”  così come previsto dal disegno di legge in oggetto, i giudici dovrebbero accertare non solo – com’è stabilito dalle norme vigenti – se il minore non ha ricevuto l’indispensabile sostegno morale e materiale ma verificare anche se le omissioni sono determinate dalla “provata irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole da parte dei genitori”, verifica che sarà estremamente difficile effettuare e documentare attraverso elementi di fatto, oggettivi. Queste contestazioni comporteranno inoltre lunghe diatribe fra giudici, avvocati e consulenti nelle sedi giudiziarie, con il rischio, reale, di un ulteriore allungamento dei tempi dei procedimenti, esponendo i minori coinvolti a attese lunghissime, in attesa dell’esito del procedimento.

Segnaliamo anche che il disegno di legge non fa alcun riferimento alla forza maggiore e alle norme contenute nel 2° e 3° comma dell’articolo 8 della legge 184/1983.

Va evidenziato inoltre che anche la giurisprudenza in materia di adottabilità è conforme alle esigenze ed ai diritti dei bambini privi di sostegno morale e materiale da parte dei loro genitori e dei parenti tenuti a provvedervi. Pareri contrari all’introduzione della suddetta modifica sono stati espressi dal Presidente del tribunale per i minorenni Fulvio Villa e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni Annamaria Baldelli di Torino nel corso del Seminario del 6 giugno 2011 organizzato a Torino dalla Regione Piemonte su “La segnalazione di minori in presunto stato di abbandono” e rivolto agli operatori dei servizi socio-sanitari competenti ed alle associazioni impegnate nel settore della tutela dei minori.

Riteniamo inoltre una delega al governo in merito alla: “Previsione della segnalazione ai comuni da parte del tribunale per i minorenni delle situazioni di indigenza di nuclei familiari che, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, richiedano interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia, nonché previsione di controlli che il Tribunale per i minorenni effettua sulle situazioni segnalate agli enti locali”, come previsto dall’art. 8 punto p), una disposizione del tutto inutile e inefficace, in quanto – in base all’attuale legislazione – le istituzioni non hanno purtroppo alcun obbligo di intervenire.

Infatti, come evidenziato anche nel 2° Rap­porto supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, curato dal GRUPPO CRC, coordinato da Save the children e sottoscritto da 73 organizzazioni operanti nel settore il diritto del minore a crescere in famiglia non è infatti un diritto esigibile, in quanto la realizzazione degli interventi previsti dalla suddetta Legge è condizionata dalla disponibilità delle risorse dello Stato, delle Regioni, e degli Enti Locali” (1).

A questo proposito invece, vi è a nostro avviso, una urgente necessità dell’emanazione di una  legge dello Stato che riconosca alle persone e ai nuclei familiari in gravi difficoltà il diritto esigibile al minimo economico vitale.

Ci preoccupa molto, infine, e richiederebbe un attento riesame l’art. 1, comma 3 che modifica radicalmente l’art. 251 del Codice civile in merito al riconoscimento dei figli incestuosi; la modifica prevista dal DDL prevede infatti che “il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal tribunale per i minorenni”.

Ciò significa che il giudice potrebbe autorizzare il riconoscimento del figlio nato, ad es. dall’unione di padre e figlia, madre e figlio, fratello e sorella, ecc… anche nei casi in cui l’incesto sia noto. Ad esempio la stessa persona potrà essere contemporaneamente, dal punto di vista giuridico, nonno e padre dello stesso minore.

Ci auspichiamo che, la Commissione giustizia della Camera apporti le necessarie modifiche a questo testo per evitare che, accanto a norme degne della totale approvazione quali quelle che equiparano lo status dei figli nati al di fuori del matrimonio a quello dei figli legittimi, non vengano approvate disposizioni che rischierebbero di provocare un danno irreparabile al futuro di quei bambini privi di assistenza materiale e morale da parte dei loro genitori e dei loro parenti, cui la nostra legge attuale garantisce il diritto a crescere in una famiglia adottiva.

(1) Il secondo comma dell’articolo 1 della legge 184/1983 stabilisce che «lo Stato, le Regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, sostengono con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia».

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