A seguito della richiesta pervenuta da una socia di Novara che appartiene al Comitato Parimaternità (www.parimaternita.it) – nato per eliminare la discriminazione attuata dall’INPS nei confronto delle mamme adottive iscritte alla gestione separata – l’ ANFAA ha appoggiato le ragioni di queste mamme lavoratrici adottive discriminate.
Di seguito elenchiamo il testo della petizione inviata ai Ministri Fornero e Riccardi e la successiva interrogazione parlamentare. Dal nostro sito www.anfaa.it è possibile scaricare la sentenza del Tribunale di Modena – sezione lavoro che si è espresso sulla causa con ordinanza del 20/9/2011, sollevando la questione di legittimità costituzionale degli art. 67 comma 2 e 64 comma 2 dlgs 151/01, ovvero del Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
Testo della petizione inviata al Ministro Fornero e in contemporanea al Ministro Riccardi:
Gent.mo Ministro Prof.ssa Elsa Fornero,
siamo un gruppo di mamme adottive, fondatrici del Comitato Parimaternità (www.parimaternita.it), nato per eliminare la discriminazione attuata dall’INPS nei confronto delle mamme adottive iscritte alla gestione separata.
Fino al 2008, alle donne che diventavano madri adottando un bambino, venivano riconosciuti 3 mesi di maternità. Con La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (detta legge finanziaria 2008), l’On. Bindi equiparò la maternità adottiva a quella biologica, cosicché i mesi di maternità riconosciuta passarono da 3 a 5.
Tuttavia, per qualche ragione che ancora non comprendiamo, l’INPS ha sempre sostenuto che la nuova norma dovesse trovare applicazione solo per le lavoratrici dipendenti
Così alle donne iscritte alla gestione separata vengono riconosciuti solo 3 mesi di maternità.
Inizialmente ognuna di noi ha portato avanti singolarmente la propria battaglia, rivolgendosi ai patronati e facendo ricorso all’INPS (senza ottenere alcun risultato); in seguito, a febbraio 2011, abbiamo costituito il Comitato Parimaternità (www.parimaternita.it).
Proprio grazie all’azione singola di una nostra socia, Giuliana Grisendi, che aveva proseguito la propria battaglia ed aveva intentato causa all’INPS (prima della formazione del comitato), è stato ottenuto un importante risultato:
la Sezione lavoro del Tribunale di Modena, esprimendosi sulla causa, con ordinanza del 20/9/2011, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli art. 67 comma 2 e 64 comma 2 dlgs 151/01, ovvero del Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
Si legge nell’ordinanza: “Tale disciplina determina una duplice disparità di trattamento: nell’ambito del lavoro autonomo, tra madri biologiche e adottive: inoltre, nella categoria dei genitori adottivi, a seconda che si tratti di lavoratrici dipendenti e autonome…. in riferimento alla categoria dei genitori adottivi, tratta in modo deteriore le lavoratrici autonome rispetto a quelle dipendenti concedendo alle prime l’indennità di maternità per soli tre mesi e alle seconde per cinque mesi”. “Il diverso trattamento ai danni delle madri adottive appare quindi anche irragionevole perché sfornito di qualsiasi giustificazione… (e) realizza un sistema di protezione della maternità non adeguato in relazione alla categoria delle madri lavoratrici autonome che abbiano adottato un bambino”.
In precedenza, nel 2010, il sen. Ferrante, aveva presentato un’interpellanza parlamentare, a cui è stata data risposta, dall’allora Ministro del Lavoro, On. Sacconi, solamente ad agosto 2011, negando, sostanzialmente, la possibilità di modificare la situazione.
Anche ANFAA (Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie) appoggia le ragioni di queste mamme lavoratrici adottive doppiamente discriminate. Quindi ci rivolgiamo a Lei per chiedere un intervento risolutore, che permetta di sanare questa grave disparità di trattamento tra mamme adottive.
Per il Comitato Genitori Adottivi a Gestione Separata: f.to Grandi Stefania
Per ANFAA – Il segretario nazionale: f.to Emilia Pistoia
INTERROGAZIONE
Al Ministro Lavoro e Politiche Sociali e alle Pari Opportunità
Per sapere, premesso che:
– siamo stati messi a conoscenza dal gruppo di mamme adottive, fondatrici nel 2011, del Comitato Parimaternità, di una loro nota inviata al Ministro Lavoro e Politiche Sociali e alle Pari Opportunità, per denunciare la discriminazione attuata dall’INPS nei confronto delle mamme adottive iscritte alla gestione separata;
– si sottolinea nella suddetta nota che fino al 2008, alle donne che diventavano madri adottando un bambino, venivano riconosciuti 3 mesi di maternità. Con La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (detta legge finanziaria 2008), l’allora ministro equiparò la maternità adottiva a quella biologica, cosicché i mesi di maternità riconosciuta passarono da 3 a 5;
– tuttavia, per qualche ragione che ancora non si riesce a comprendere, l’INPS ha sempre sostenuto che la nuova norma dovesse trovare applicazione solo per le lavoratrici dipendenti Così alle donne iscritte alla gestione separata vengono riconosciuti solo 3 mesi di maternità;
– si evidenzia che grazie all’azione personale di una socia del comitato Parimaternità, che aveva intentato causa all’INPS (prima della formazione del suddetto comitato), è stato ottenuto un importante risultato: la Sezione lavoro del Tribunale di Modena, esprimendosi sulla causa, con ordinanza del 20/9/2011, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli art. 67 comma 2 e 64 comma 2 dlgs 151/01, ovvero del Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità;
– si legge nell’ordinanza: “Tale disciplina determina una duplice disparità di trattamento: nell’ambito del lavoro autonomo, tra madri biologiche e adottive: inoltre, nella categoria dei genitori adottivi, a seconda che si tratti di lavoratrici dipendenti e autonome…. in riferimento alla categoria dei genitori adottivi, tratta in modo deteriore le lavoratrici autonome rispetto a quelle dipendenti concedendo alle prime l’indennità di maternità per soli tre mesi e alle seconde per cinque mesi”. “Il diverso trattamento ai danni delle madri adottive appare quindi anche irragionevole perché sfornito di qualsiasi giustificazione… (e) realizza un sistema di protezione della maternità non adeguato in relazione alla categoria delle madri lavoratrici autonome che abbiano adottato un bambino”;
– a tal proposito si sottolinea che in precedenza, il 20 maggio 2010, gli scriventi, insieme ad altri 24 senatori, avevano depositato una interrogazione, n. 4-03201, a cui era stata data risposta insoddisfacente, dall’allora Ministro del Lavoro, il 4 agosto 2011;
– di fatti, tra le altre cose, l’allora Ministro in merito alla disparita di trattamento e sulla possibilità di modificare la normativa vigente rispose che: “…Circa la disparità di trattamento lamentata relativamente al congedo di maternità delle iscritte alla gestione separata rispetto a quello delle dipendenti, la giurisprudenza ha affermato che la tutela differenziata è legittimata dalle peculiari caratteristiche di alcune forme di attività e dal diverso sistema di autogestione del lavoro che consente alle donne che instaurano un rapporto di lavoro autonomo di scegliere liberamente le connesse modalità di svolgimento. Del resto, negli anni più recenti si è assistito ad un’accentuata progressiva esigenza di protezione di nuove tipologie di lavoro le cui caratteristiche, pur rientrando nelle fattispecie del lavoro autonomo, possiedono alcuni caratteri tipici del lavoro subordinato, talché il legislatore ha ritenuto di assicurare a questa nuova tipologia di lavori alcune garanzie e istituti propri del lavoro dipendente. In tale ottica, l’articolo 64 del decreto legislativo n. 151 del 2001 prevede che la tutela della maternità in favore degli iscritti alla gestione separata avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente. Occorre segnalare che un eventuale intervento normativo, l’unico strumento che può essere di ausilio nella circostanza descritta, che armonizzi in modo organico e sistematico il complesso delle norme di interesse, comporterà un inevitabile onere di spesa di cui si dovrà valutare l’adeguata sostenibilità finanziaria.”. Alla luce di quanto sopra esposto si chiede al Ministro Lavoro e Politiche Sociali e alle Pari Opportunità di conoscere:
si chiede di sapere se non ritenga necessario e oramai improcrastinabile, anche alla luce dell’ordinanza del 20/9/2011 emessa dalla Sezione lavoro del Tribunale di Modena, rimediare al più presto a questa vistosa incongruenza, anche attraverso una puntuale verifica della corretta applicazione della normativa vigente in materia da parte dell’INPS, e se necessario, trovando le forme più adatte, utilizzando altresì lo strumento normativo dell’interpretazione autentica della normativa, per garantire la parità di trattamento prevista dalla legge.
FERRANTE, DELLA SETA