La sentenza della prima Sezione della Corte di Cassazione n. 7504/11 del 14 dicembre 2010, depositata in Cancelleria il 31 marzo 2011, riguarda la situazione dei minori A. e B., dichiarati adottabili dal Tribunale per i minorenni di Roma, provvedimento confermato dalla Corte di appello della stessa città.
I ricorsi contro la dichiarazione di adottabilità erano stati presentati da alcuni parenti segnalando che i Giudici avevano ritenuto«irrilevante la disponibilità dei parenti ad accogliere i minori». In particolare il nonno paterno e la bisnonna avevano affermato che avevano avuto «rapporti significativi» con i minori «e ne avevano richiesto l’affidamento» senza però fornire alcuna prova circa «il contenuto di tali rapporti e l’asserita istanza di affidamento».
Nella sentenza in oggetto viene precisato dalla Corte di Cassazione che «la pronuncia impugnata, con un’ampia ed appropriata narrativa e con una altrettanto ampia ed approfondita motivazione, evidenzia la sussistenza dell’abbandono, con riferimento alla condizione degradata dei bambini, sporchi, affamati ed infermi, quando si trovavano presso la madre, condizione che aveva inciso in modo gravemente negativo sul loro sviluppo psicofisico» aggiungendo che «i genitori si palleggiavano la responsabilità: da un lato il padre accusava la madre di essere psichicamente disturbata, dall’altro questa affermava che il padre era violento sia nei suoi confronti che in quelli dei minori».
Inoltre il Giudice aveva ricordato «un procedimento penale a carico del padre per violenza sessuale e maltrattamenti dei figli».
Preso atto che la Corte di merito aveva escluso «la sussistenza di rapporti significativi della nonna e degli altri parenti», la Corte di Cassazione ha giustamente rilevato che «non è sufficiente una mera disponibilità dei parenti (ivi compresi i nonni) a farsi carico dei minori, dovendo comunque sussistere un rapporto sottostante di familiarità ed accudimento, ovvio, al limite, un tentativo di contrastare la condizione di degrado dei minori, con interventi sostitutivi dei genitori od eventualmente con denunce alle autorità di controllo».
Pertanto, sulla base delle argomentazioni sopra riportate, i ricorsi sono stati respinti ed è stata quindi confermata l’adottabilità dei minori.
(tratto da Prospettive assistenziali n. 174)