Lettera aperta ai magistrati minorili sull’adozione mite con l’adesione di CSA (Coordinamento sanità assistenza fra i movimenti di base) e della rivista Prospettive assistenziali
Riportiamo la lettera sull’adozione mite distribuita al Convegno “Infanzia e diritti al tempo della crisi: verso una nuova giustizia per i minori e la famiglia” organizzato dall’Associazione Italiana Magistrati per i minorenni e per la famiglia – Milano, 13-14 novembre 2009.
L’ANFAA (Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie) rivolge ai magistrati riuniti per discutere sul tema “Una nuova giustizia per i minori e la famiglia” un accorato appello affinché venga attentamente riconsiderato l’orientamento manifestato da alcuni giudici e da qualche associazione in merito all’introduzione, nella prassi giudiziaria, della cosiddetta adozione “mite”: orientamento secondo il quale, attraverso un’interpretazione estensiva del disposto di cui all’art. 44 comma 1° lett. d) della legge 184, viene pronunciata l’adozione non legittimante di un minore da parte dei suoi affidatari (non importa di quale età e di quale stato civile), senza che vengano interrotti – in nome della intangibilità della “continuità degli affetti” – i suoi rapporti con la famiglia di origine, in tutti i casi in cui la stessa, pur presentando una incapacità genitoriale talmente grave da non essere suscettibile di miglioramenti (il cosiddetto “semiabbandono permanente”), conserva comunque con il minore dei legami che appare opportuno preservare.
A nostro parere una simile prassi costituisce una palese, grave violazione del dettato legislativo, in quanto dilata indebitamente il campo di applicazione di una norma che è stata introdotta nel nostro ordinamento come fattispecie residuale cui far ricorso per dare soluzione a quei casi eccezionali in cui risulti impossibile, di fatto, dare in adozione piena un minore di cui sia stata previamente accertata la situazione di adottabilità, e cioè la sua totale privazione di assistenza morale e materiale da parte della sua famiglia biologica. Infatti l’adozione “mite” viene disposta in capo agli affidatari senza essere preceduta dallo svolgimento della procedura stabilita dagli artt. 8 e segg. della legge 184 e con provvedimento emesso de plano, così privando la famiglia di origine del minore di qualsiasi seria garanzia, escludendo molti componenti del nucleo di origine (nonni, fratelli, sorelle, ecc) e oltre tutto sulla base di una presunta situazione di “semiabbandono” che non è contemplata da alcuna definizione legislativa e che quindi si presta alle più svariate applicazioni discrezionali.
Né, per conferire legittimità a una simile scelta, è certamente sufficiente stimolare e ricevere il consenso di tutte le persone che vi sono coinvolte (genitori di origine del minore, e minore che ha compiuto i quattordici anni), in quanto il mero consenso non può certamente equivalere alla rinuncia a diritti indisponibili quali sono quelli posti dall’ordinamento a tutela dell’infanzia, e anzi esso può venire usato come mezzo di scambio per consentire a famiglie gravemente inadempienti ai propri doveri genitoriali di conservare dei contatti, magari pregiudizievoli ai fini educativi, con il minore, creando le premesse di deleteri conflitti all’interno del rapporto adottivo.
E neppure è da condividere l’affermazione secondo la quale l’adozione “mite” rappresenterebbe un efficace rimedio agli affidamenti di troppo lunga durata. Gli affidamenti a lungo termine si rendono sovente assolutamente necessari in situazioni familiari complesse: le esperienze finora realizzate confermano che un minore può vivere per anni in una famiglia affidataria pur conservando i legami con la propria, senza che insorga la necessità di trasformare questi affidamenti in adozione, e in ogni caso non risponde certamente all’interesse del minore farli cessare, con adozioni più o meno “miti”, se egli non si trova in un effettivo stato di adottabilità.
Importanti conferme in questo senso sono emerse dal recente Convegno ADOZIONE A AFFIDAMENTO FAMILIARE A LUNGO TERMINE. RIFLESSIONI E PROPOSTE “dalla parte dei minori”organizzato il 9 novembre 2009 dall’Anfaa con il patrocinio della Regione Piemonte, in collaborazione con la Fondazione promozione sociale onlus e la rivista Prospettive assistenziali (1).
Qualunque forzatura in questa delicatissima materia equivarrebbe ad espropriare le famiglie di origine dei loro ruoli genitoriali e parentali.
Ciò su cui, soprattutto, occorre riflettere seriamente è che la diffusione generalizzata dell’adozione mite e consensuale, ispirata prevalentemente – se non esclusivamente – alla valorizzazione della “mediazione familiare” e della preservazione della “continuità degli affetti”, avrebbe inevitabilmente una pesante ricaduta negativa sulla responsabilizzazione delle famiglie biologiche, oltre a incentivare un sostanziale disimpegno delle istituzioni, con il risultato finale di privare un numero imprecisato di minori della possibilità di accedere alla più completa adozione legittimante.
Ci sia, infine, consentito di rilevare come il richiedere, in capo a chi riceve in affidamento un minore, il preventivo impegno ad accettarne l’adozione sia pure non legittimante significa non aver presente in alcun modo le diverse finalità a cui sono ispirati questi due istituti (l’uno, mirato al possibile recupero della famiglia di origine, e l’altro finalizzato all’inserimento del minore privo di cure in una adeguata famiglia degli affetti). Queste diversità implicano, in quanto tali, percorsi formativi e processi di maturazione specifici e non interscambiabili, e conseguentemente esigono caratteristiche e requisiti di particolare peculiarità, che una indiscriminata “sperimentazione”, purtroppo proposta anche nella bozza del Piano nazionale Infanzia, rischierebbe di disincentivare e comunque di dequalificare, così come rischierebbe di non rendere più disponibili all’affidamento familiare i genitori in difficoltà, nel timore di perdere i propri figli.
Anche sotto questo profilo, pertanto, riteniamo non soltanto scorretto, ma anche pericoloso esortare gli aspiranti genitori adottivi a presentare una doppia domanda (per l’affidamento familiare e per l’adozione “mite”), come è avvenuto in passato al Tribunale per i minorenni di Bari (ora ci risulta che questa prassi sia stata accantonata dal nuovo Presidente): se non è da escludere che famiglie disponibili all’adozione possano maturare anche una disponibilità a diventare famiglie affidatarie, è però certo che per essere in grado di accogliere adeguatamente un bambino in affidamento familiare (che comporta, sovente, il mantenimento di rapporti con la sua famiglia di origine) è indispensabile aver prima elaborato profondamente le proprie motivazioni e aver valutato attentamente le proprie risorse: e ciò a maggior ragione, se un invito del genere riguarda persone singole o coppie non più giovani.
Cogliamo l’occasione per segnalare a quanti sono interessati che sono stati pubblicati sulla rivista Prospettive assistenziali i seguenti articoli critici in merito all’adozione “mite”:
– F. Santanera “L’adozione mite: come svalorizzare la vera adozione” num. 147 pag. 16-25;
– F. Santanera “L’adozione mite: una iniziativa allarmante e illegittima, mai autorizzata dal Consiglio superiore della magistratura” num. 154, pag. 34-39;
– “L’adozione mite: una inquietante iniziativa del Presidente della Corte di appello di Bari” num. 158 pag. 20-21;
– L. Fadiga “Adozione aperta si o no?” num. 161, pag. 14-17;
– F. Santanera “Preoccupante sentenza del Tribunale per i minorenni di Torino sull’adozione nei casi particolari” num. 162 pag. 31-33;
– “La Corte costituzionale respinge l’utilizzo dell’adozione in casi particolari finalizzata alla sottrazione di un minore al proprio genitore” num. 163 pag. 60-61;
– M. Dogliotti “Adozione legittimante e adozione mite, affidamento familiare a novità processuali” num. 165, pag. 22-24.
Si segnalano inoltre:
– Antonio Scalisi, ordinario di diritto di famiglia e minorile all’Università di Messina “L’adozione mite: una prospettiva non necessaria né utile” su Persona e danno, a cura del Prof. Paolo Cendon (Milano, Giuffrè, 12 novembre 2008);
– Luigi Fadiga “L’adozione «mite» ed «aperta»” su “Aggiornamento al Manuale di diritto minorile di Carlo Moro” quarta edizione, 2008, pag. 285-288.
Torino, 12 Novembre 2009
(1) Gli interessati possono chiedere il testo delle relazioni scrivendo all’Anfaa o inviando una mail a: segreteria@anfaa.it