L’ISCRIZIONE SCOLASTICA DEI MINORI ADOTTATI E AFFIDATI:
UNA CIRCOLARE IMPORTANTE DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL PIEMONTE
Da diversi anni l’Anfaa si è attivata per favorire un adeguato inserimento scolastico dei minori adottati e affidati e per proporre a livello didattico un approccio corretto sulle tematiche della genitorialità e della filiazione: da segnalare in particolare i libri pubblicati nelle Collane edite da Rosenberg & Sellier e Utet Libreria e Utet Università. Un apporto determinante è stato dato dal gruppo di insegnanti coordinato da Emilia De Rienzo che non solo cura con Costanza Saccoccio la rubrica sul Bollettino Anfaa, ma è Autrice del libro, molto apprezzato, Stare bene insieme a scuola si può?. Numerosi sono poi gli incontri, dibattiti e corsi di aggiornamento che negli ultimi anni sono stati organizzati dalle Sezioni Anfaa, con un’ampia partecipazione di insegnanti. Ultima significativa iniziativa a livello nazionale è il Convegno del 16 ottobre 2009 a Milano sul tema “La scuola dell’accoglienza: apprendere dalle differenze”, mentre intenso è il lavoro di preparazione del prossimo, che si terrà a Reggio Emilia il 10 marzo, dal titolo “La scuola ci riguarda tutti” (v. segnalazione sul n. 175 di questa rivista).
Fra le problematiche affrontate in questo ambito – frequentemente segnalate da direttori didattici, presidi o singoli insegnanti – segnaliamo quelle riguardanti l’iscrizione e la certificazione scolastica degli alunni in affidamento preadottivo, in affidamento familiare o in adozione. Facciamo qualche esempio.
– Con quale cognome iscrivere a scuola un minore in affidamento preadottivo?
– Negli elenchi dei genitori aventi diritto al voto per l’elezione degli organi collegiali scolastici, debbono essere inseriti i genitori di origine, oppure quelli affidatari?
– Come debbono essere compilate le certificazioni scolastiche per conciliare due diverse esigenze: la necessità che tali documenti ufficiali vengano intestati con il nome reale dell’ alunno nel momento in cui sono emessi e quella – altrettanto importante – di non consentire l’eventuale identificazione di un minore con affidamento “a rischio giuridico di adozione” o in affidamento preadottivo?
– Come compilare i tabelloni scolastici, in modo da soddisfare le stesse contrastanti esigenze or ora citate?
Altri interrogativi possono sorgere sin dal momento delle iscrizioni (residenza dell’alunno, certificati di vaccinazione, ecc.) e, via via, durante l’anno scolastico.
L’Anfaa lo scorso anno ha avuto in merito una serie di incontri con il Dirigente e i funzionari dell’Ufficio scolastico regionale del Piemonte, che si sono positivamente conclusi con l’emanazione in data 11 maggio 2011 della circolare, che riportiamo, indirizzata ai Dirigenti scolastici delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado del Piemonte, nonché ai Dirigenti e Reggenti degli Ambiti territoriali provinciali.
Note sull’iscrizione e l’inserimento scolastico dei minori affidati e adottati
Al fine di chiarire alcuni aspetti ritenuti particolarmente delicati sulla tematica di cui in oggetto si è ritenuto opportuno – con l’ausilio dell’Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (Anfaa) e con il fondamentale supporto del Tribunale per i minorenni – fornire indicazioni e chiarimenti su talune situazioni ricorrenti che possono sollevare alcune criticità.
Sempre più frequentemente, infatti, in classe sono presenti bambini con alle spalle situazioni familiari molto complesse e diversificate: bambini affidati, bambini adottati, bambini che hanno conosciuto una pluralità di famiglie e che vivono processi di inserimento e di integrazione molto delicati. Ma anche bambini figli di genitori separati ed inseriti in nuclei monofamiliari o allargati. La scuola non può non tenere conto di queste variegate realtà, ma al tempo stesso non può assumersi responsabilità che non le appartengono. Occorre, pertanto, trovare il giusto equilibrio tra le diverse esigenze.
Rapporti tra il minore e la famiglia di origine
In primo luogo occorre tenere presente che la situazione familiare o extrafamiliare del minore iscritto a scuola può essere di diversa natura. In particolare può trattarsi di:
– minore che vive stabilmente con i genitori di origine (o con uno solo di questi);
– minore che vive stabilmente con parenti sino al quarto grado (nonni, zii, ecc..);
– minore in affidamento “a rischio giuridico di adozione” (1);
– minore in affidamento preadottivo (di solito della durata di un anno);
– minore in adozione;
– minore in adozione “in casi particolari”, come previsto dall’articolo 44 della legge 184/1983 e successive modifiche;
– minore in affidamento familiare a scopo educativo, disposto dai servizi socio-assistenziali, con il consenso della famiglia di origine e reso esecutivo dal giudice tutelare;
– minore in affidamento familiare a scopo educativo, realizzato a seguito di un provvedimento del Tribunale per i minorenni;
– minore che vive in strutture residenziali (comunità, case famiglia, ecc..);
– minore che vive per più di sei mesi presso terzi, cioè persone non parenti sino al quarto grado.
In proposito, si ricordi che la legge 184/1983, all’articolo 9, quarto e quinto comma, stabilisce che «chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l’accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. L’omissione della segnalazione può comportare l’inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l’incapacità all’ufficio tutelare.
«Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L’omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell’articolo 330 del codice civile e l’apertura della procedura di adottabilità».
In relazione all’iscrizione e frequenza scolastica, al fine di meglio mettere a fuoco la situazione familiare del minore, può essere utile conoscere se il medesimo mantiene o meno rapporti con i genitori d’origine e/o i parenti sino al quarto grado ed in quale misura.
In particolare, nel caso di affidamento familiare a scopo educativo o di inserimento in una comunità, il minore può:
– trovarsi nella condizione in cui continua a mantenere rapporti con la famiglia d’origine o con uno solo dei genitori;
– non avere più, per decisione del Tribunale per i minorenni, alcun rapporto con la famiglia d’origine o conservare con essa rapporti limitati o rapporti con uno solo dei genitori;
– continuare ad incontrare, per decisione del Tribunale per i minorenni, uno o entrambi i genitori in “luogo neutro”, ad esempio presso i servizi sociali del Comune o dell’Asl, con cadenze periodiche preventivamente fissate (in particolare nel caso dell’affidamento a rischio giuridico di adozione).
Correlativamente i genitori d’origine possono, invece, trovarsi nella situazione in cui:
– continuano ad esercitare la potestà parentale nei confronti dei figli accolti per periodi più o meno lunghi presso altra famiglia;
– l’autorità giudiziaria ha disposto nei loro confronti la sospensione della potestà parentale;
– l’autorità giudiziaria ha pronunciato nei loro confronti la decadenza dalla potestà parentale. In particolare, nell’ipotesi in cui entrambi i genitori siano decaduti, viene nominato un tutore.
Ciascuna di tali situazioni comporta conseguenze distinte quanto ai problemi che si possono presentare nel corso della frequenza scolastica.
Le questioni riguardanti la residenza
Anche sotto questo profilo la casistica è molto variegata. Le situazioni più ricorrenti sono le seguenti:
– affidamenti familiari a scopo educativo decisi consensualmente con i genitori d’origine: in tale ipotesi il minore può sia mantenere la residenza presso il suo nucleo familiare primario sia assumerla presso la famiglia affidataria;
– affidamenti familiari non consensuali: anche in questo caso il minore può continuare a mantenere la residenza presso il suo nucleo di origine ovvero assumerla presso la famiglia affidataria;
– affidamenti a rischio giuridico di adozione e affidamenti preadottivi: in tali casi il minore può essere iscritto presso la residenza anagrafica convenzionale creata dall’Ente affidante (ad esempio presso un proprio servizio, quale la sede di una comunità), ovvero domiciliato presso la famiglia affidataria. Nelle ipotesi di affidamento a rischio giuridico di adozione, nonché in quelle di affidamento preadottivo, il Tribunale per i minorenni di Torino ha adottato una prassi ormai consolidata consistente nel rilascio di un certificato (con apposta fotografia del minore) che attribuisce temporaneamente allo stesso un’identità convenzionale, onde mantenere segreti i suoi dati anagrafici, evitando possibili identificazioni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73 della legge 184/1983 (2);
– adozioni nazionali: il minore viene iscritto sullo stato di famiglia dei genitori adottivi;
– adozioni internazionali già pronunciate all’estero e trascritte in Italia: il minore viene iscritto al suo arrivo in Italia sullo stato di famiglia dei genitori adottivi.
Le questioni riguardanti l’iscrizione scolastica
Per l’iscrizione a scuola, la famiglia affidataria deve presentare una dichiarazione attestante l’affidamento. Nel caso di affidamenti a rischio giuridico di adozione o di affidamenti preadottivi di minori italiani, la dichiarazione è di regola rilasciata dal Tribunale per i minorenni. Per le stesse ragioni di riservatezza già citate, è opportuno che le scuole si limitino a prendere visione di tale dichiarazione senza trattenerla nel fascicolo personale del minore. Analogamente sarebbe opportuno procedere per tutti gli altri documenti necessari per l’iscrizione o per il trasferimento ad altra scuola (ad esempio nulla-osta). Il Dirigente scolastico potrebbe opportunamente inserire nel fascicolo del minore una dichiarazione attestante di aver preso visione di tutto quanto richiesto per l’iscrizione.
Se di regola il minore viene inserito nella classe dei coetanei, occorre tenere presente che possono verificarsi delle eccezioni – da valutare caso per caso – per le quali può essere opportuno concordare l’iscrizione alla classe precedente al fine di consentire un più graduale e proficuo inserimento del minore.
Si tenga altresì conto che alcuni regolamenti di scuole dell’infanzia prevedono che talune situazioni di affidamento, particolarmente delicate, costituiscano priorità per l’accoglimento della domanda di iscrizione. Sugli elenchi di avvenuta ammissione, pertanto, si riporteranno – onde evitare possibili identificazioni – i dati anagrafici convenzionali attribuiti nel menzionato certificato rilasciato dal Tribunale per i minorenni (vedi nota 2).
Le certificazioni scolastiche
Preliminarmente è opportuno precisare che le schede di valutazione devono essere intestate con il nome ed il cognome che il minore ha nel momento in cui sono emesse. Per i minori affidati a parenti o a terzi non si pongono particolari problemi e le schede sono rilasciate con il cognome d’origine. Quando, invece, ai minori a rischio giuridico di adozione o in affidamento preadottivo – situazioni più delicate in cui deve essere impedita l’identificazione – viene consegnata una scheda di valutazione con il cognome convenzionalmente attribuito nel menzionato certificato rilasciato dal Tribunale (3). In tali ipotesi il Dirigente scolastico provvederà a sottoscrivere una dichiarazione in cui dà atto che l’identità del minore – cui è stata rilasciata la scheda di valutazione – corrisponde a quella effettiva.
Organi collegiali scolastici e diritto di voto
L’articolo 5 della legge 184/1983 ha stabilito che «(…) l’affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l’istituzione scolastica».
Esercitare i poteri connessi con la potestà parentale significa, di fatto, che i genitori affidatari (in tutte le tipologie di affidamento esaminate dalla presente circolare) gestiscono i rapporti con la scuola: firma del diario, giustificazione delle assenze, autorizzazioni alle uscite, colloqui con gli insegnanti, elettorato attivo o passivo negli organi rappresentativi della scuola.
Tali indicazioni sono dirette a integrare la normativa vigente che spesso omette di disciplinare in modo puntuale aspetti pratici molto rilevanti. L’obiettivo è unicamente quello di garantire il rispetto dell’anonimato e il diritto ad una crescita senza nuovi traumi di tutti quei minori che – per i motivi più diversi – hanno trovato un nuovo status familiare.
Il Dirigente Stefano Suraniti
(1) L’“affidamento a rischio giuridico” non è previsto dalla legge, ma è stato introdotto da alcuni Tribunali per i minorenni. Può accadere, infatti, che la procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità di un bambino non sia ancora definitivamente conclusa, perché i genitori naturali o i parenti hanno proposto ricorso (in Tribunale, in Corte d’Appello o, successivamente, in Corte di Cassazione). In molti di questi casi – specie quelli in cui il Tribunale ritenga che, con ragionevole probabilità, il ricorso verrà respinto – per evitare che il bambino resti molti anni in istituto ad attendere una soluzione, con conseguenti gravi danni affettivi, il Tribunale sceglie tra le coppie che si sono rese disponibili (crocettando l’apposita voce nel modulo di domanda) e già dichiarate idonee all’adozione, quella più adatta per quel bambino. Il minore viene, pertanto, dato loro in affidamento familiare (che non è ancora quello preadottivo) e viene mantenuto – a differenza degli affidamenti familiari temporanei – segreto alla famiglia di origine. In seguito, qualora la dichiarazione di adottabilità diventi definitiva, l’affidamento familiare è trasformato in affidamento preadottivo, evitando al minore nuovi traumi da separa-zione.
(2) Si badi che l’esigenza di mantenere segreti i dati anagrafici del minore, a mezzo del rilascio del suddetto certificato di attribuzione d’identità convenzionale, è ancora più sentita nell’ipotesi in cui l’affidamento a rischio giuridico di adozione sia trasformato in affidamento preadottivo. L’applicazione di tale regime implica, infatti, che lo stato di adottabilità del minore sia divenuto definitivo e che, quindi, siano del tutto interrotti i rapporti con la famiglia d’origine, la quale è opportuno – nel primario interesse del minore – che non abbia modo di poter pervenire ad una individuazione del minore stesso.
(3) La dichiarazione rilasciata e firmata dal giudice del Tribunale per i minorenni su carta intestata certifica che «il minore, ritratto nella foto di cui sopra, avendo un’identità che va mantenuta segreta ai sensi dell’articolo 73 della legge n. 184/1983, è da identificarsi convenzionalmente in Nome, Cognome [degli affidatari “a rischio giuridico”], nato il…., a…, domiciliato in… [residenza degli affidatari “a rischio giuridico”].