La relazione con l’Ente

 

L’ente autorizzato non può rifiutare l’incarico ricevuto, in quanto la legge non gli consente alcuna discrezionalità, circa l’accettazione della domanda.

Può però, ai fini di conoscere la coppia e di farsi conoscere dalla stessa, chiedere la relazione psico-sociale, per accertare le caratteristiche e le reali aspettative della coppia.

L’ente infatti potrebbe non essere in grado di prendere in carico la coppia, perché nel Paese in cui l’ente opera e la coppia intende adottare non sono disponibili per l’adozione internazionale bambini dell’età o con le caratteristiche desiderate.

Si potrebbe anche verificare che la coppia, ritenuta idonea dal Tribunale per i minorenni italiano, non possa concludere il percorso di adozione nel Paese scelto, in quanto nella relazione psico-sociale sono contenuti elementi che riguardano la coppia o il singolo coniuge tali da non far ritenere la coppia idonea all’adozione in quel particolare contesto sociale (ad esempio, in alcuni Paesi si richiede tra i requisiti di idoneità il matrimonio contratto con rito religioso o una differenza massima di età tra adottante e adottato molto inferiore ai 45 anni).