1. E’ ENTRATO IN VIGORE IL NUOVO PROCEDIMENTO PER L’ACCERTAMENTO DELLO STATO DI ADOTTABILITÀ
È entrato in vigore il 1° luglio 2007 il nuovo procedimento per l’accertamento dello stato di adottabilità dei minori, previsto dalla legge n. 149/2001 (con cui è stata modificata la legge n. 184/1993). La proroga, tramite decreti legge, per ben sei anni, era stata motivata dall’attesa dell’emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio dei minori nei procedimenti di adottabilità e in quelli relativi alla limitazione o decadenza della potestà parentale (v. art. 336 del Codice civile), disciplina che però non è stata ancora varata.
Tutti i rinvii finora approvati non sono quindi serviti a nulla!
L’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia, ha segnalato in un comunicato del 5 luglio 2007 che la mancanza di questa disciplina specifica mette i Tribunali per i Minorenni in gravi difficoltà ad operare in quanto ora i giudici dei tribunali per i minorenni “non dispongono di strumenti operativi per applicare le citate disposizioni, per quanto concerne la corresponsione degli onorari spettanti ai difensori dei minori ed agli avvocati d’ufficio che non siano stati retribuiti dagli assistiti” e ha sollecitato l’autorevole intervento dell’on.le Ministro della Giustizia “ai fini di una ulteriore indispensabile proroga della legge 149/01, inapplicabile nell’attuale vuoto legislativo, pena la nullità di tutti i procedimenti in materia, mentre auspicano l’urgente introduzione della normativa relativa alla difesa d’ufficio nelle procedure di adottabilità e “de potestate”.
La Camera minorile di Milano ha inoltre ricordato che “nel caso di avvocati d’ufficio di imputati minorenni la normativa attuale (art. 11 D.P.R. n.448) prevede che competa al consiglio dell’ordine forense la predisposizione di elenchi degli avvocati che abbiano specifica preparazione minorile” (1) e che “deve pertanto ritenersi acquisito nel nostro ordinamento il principio secondo cui, in ragione della delicatezza delle funzioni da svolgere, la difesa minorile deve essere affidata, sia in materia penale che civile, a professionisti in possesso di competenze altamente qualificate”. Anche la Camera Minorile di Milano ha auspicato che al piu’ presto “vengano emanate norme attuative che tengano in considerazione le lacune sopra evidenziate e che, nelle more di detta emanazione, i competenti Consigli dell’Ordine vogliano predisporre elenchi in conformità e nello spirito degli articoli sopra richiamati”.
C’è pertanto il forte rischio che in tutta la procedura per l’accertamento dello stato di adottabilità il minore che è la parte più debole di tutti rimanga senza adeguata difesa e tutela. E’ pertanto indispensabile e urgente l’approvazione della disciplina della difesa d’ufficio
Esaminiamo ora, gli altri significativi cambiamenti introdotti dalla normativa ora entrata in vigore.
Anzitutto la segnalazione dei minori che potrebbero essere in stato di adottabilità non va più indirizzata al Tribunale per i minorenni che procedeva d’ufficio, se ne ravvisava gli estremi, all’apertura dell’adottabilità (così come prevedeva la legge n. 184/1983) ma al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, che chiede al Tribunale per i minorenni l’apertura del procedimento di adottabilità quando lo ritiene necessario. È solo il procuratore della Repubblica pertanto che, d’ora in poi, potrà chiedere l’apertura del procedimento al Tribunale per i minorenni. Unica eccezione è quella che riguarda i minori non riconosciuti alla nascita per i quali il Tribunale per i minorenni procede subito alla dichiarazione di adottabilità.
Anche gli elenchi dei minori ricoverati negli istituti e nelle comunità non vanno più inviati ai giudici tutelari, ma ai procuratori della Repubblica, che, assunte le necessarie informazioni, possono chiedere al Tribunale per i minorenni di dichiarare adottabili i minori in situazione di abbandono (2).
Un aspetto fortemente positivo del nuovo procedimento, così come abbiamo più volte rilevato anche su questo Bollettino di informazione, è lo snellimento della procedura e la definizione di tempi certi per la dichiarazione definitiva dell’adottabilità. È stato infatti eliminato il ricorso presso lo stesso Tribunale per i minorenni che ha pronunciato lo stato di adottabilità, per cui contro il provvedimento del Tribunale (che non è più un decreto, ma una sentenza) l’impugnazione deve essere proposta alla Corte di appello, sezione minorenni, entro trenta giorni dalla notifica.
La Corte di appello deve depositare la sentenza entro quindici giorni dalla pronuncia; i ricorsi in Corte di appello e in Cassazione devono essere discussi entro 60 giorni dal deposito degli atti.
Fin dall’apertura del procedimento di adottabilità, d’ora in poi il Tribunale per i minorenni dovrà avvertire “i genitori o, in loro mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano avuto rapporti significativi con il minore” ed invitarli a nominare un difensore che può partecipare a tutti gli accertamenti disposti dallo stesso Tribunale: essi, con l’assistenza del difensore, “possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice”.
Quindi, come già precisato: “il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall’inizio con l’assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti”.
Sarà ora più che mai indispensabile un ulteriore, rinnovato impegno anche da parte dei Servizi socio-assistenziali e sanitari affinché segnalino al più presto ai Procuratori le situazioni personali e familiari dei bambini, che potrebbero essere dichiarati adottabili, inviando relazioni approfondite e documentate, che contengano tutti gli elementi necessari per valutare la reale situazione del minore e adottare sollecitamente i necessari provvedimenti.
E’ inoltre necessario – sempre nell’interesse preminente dei minori – che le dichiarazioni dello stato di adottabilità siano ben motivate e documentate (e tempestive!!….) per prevenire, per quanto possibile, impropri ricorsi in Corte d’appello e Cassazione.
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