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L’Anfaa, Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie, per lo svolgimento delle proprie attività ed iniziative si basa quasi esclusivamente sulle quote ordinarie e straordinarie dei Soci; e sulle sovvenzioni di terzi.

E’ quindi sempre più difficile riuscire a portare avanti l’ingente mole di incontri, seminari, convegni, ricerche e studi che sono indispensabili per difendere il diritto di ogni bambino ad avere una famiglia e a sostenere e formare le famiglie che si rendono disponibili ad accogliere quei bambini che sono, temporaneamente o definitivamente, privi di quell’ambiente familiare che è indispensabile per la loro armonica crescita.

Da poco più di un mese il Parlamento ha definitivamente approvato la Legge 14 maggio 2005, n. 80 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005 – Supplemento ordinario n. 91) con la quale sono stati ampliati i limiti di deducibilità delle erogazioni volontarie alle ONLUS nonché semplificate le procedure di versamento che possono, con la nuova Legge, anche essere effettuate per contanti e con il semplice rilascio di una ricevuta.

Invitiamo quindi tutti coloro che condividono i nostri ideali e che credono nel lavoro che l’Anfaa sta portando avanti da oltre 40 anni ad aiutarci facendo una donazione presso la Sede Nazionale di via Artisti 36 a Torino o presso le Sedi locali i cui indirizzi si trovano alla pagina del nostro sito internet https://archivio.anfaa.it/sedi.htm oppure sul c/c postale n. n. 26826107 intestato a : ANFAA, Via Artisti 36, 10124 Torino

 

Per completezza di informazione trascriviamo, di seguito, la parte della citata Legge n. 80/2005 che specifica la detraibilità fiscale precisando che l’Anfaa è qualificabile quale ONLUS ai sensi dell’art. 10 comma 8 del D. Lgs. 460/97

 

Capo VIII

INCREMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN CAPITALE UMANO, POTENZIAMENTO DEL SISTEMA SCOLASTICO E DEI SISTEMI DI ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE DEI LAVORATORI

Art. 14.

(ONLUS e terzo settore)

1. Le liberalità’ in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

 

 

 

SOTTOSCRIVETE LA QUOTA ASSOCIATIVA

PER IL 2006

 

La quota associativa annua per il 2006 è di Euro 50,00

Il pagamento della quota dà diritto a ricevere il Bollettino di informazione dell’Anfaa,

all’abbonamento a prezzo scontato alla Rivista «Prospettive Assistenziali»

(Euro 25,00) e ad essere informati su tutte le iniziative dell’Anfaa.

Ricordiamo che le risorse economiche dell’Anfaa si basano esclusivamente

sulle quote dei soci e sui contributi dei sostenitori.

Affrettarsi a versare la quota ci permette di proseguire la nostra attività.

I versamenti possono essere effettuati presso le sedi locali dell’Anfaa

o presso la Sede Nazionale

sul ccp n. 26826107 intestato a: ANFAA, Via Artisti 36, 10124 Torino

 

Visitate il nostro sito internet www.anfaa.it, e-mail segreteria@anfaa.it

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