torna all’indice del Bollettino 02-03/2005 – Settembre / Ottobre 2005

Incominciamo questo editoriale con una buona notizia: con sentenza n. 425 del 16 novembre 2005, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale per i minorenni di Firenze per quanto concerne l’attuale divieto per l’adottato di accedere alle informazioni sulle sue origini nei casi in cui la donna che lo ha partorito «abbia manifestato la volontà di non essere nominata» e non abbia quindi riconosciuto il proprio nato.

La Corte ha osservato che «la norma impugnata mira evidentemente a tutelare la gestante che – in situazioni particolarmente difficili dal punto di vista personale, economico o sociale – abbia deciso di non tenere con sé il bambino, offrendole la possibilità di partorire in una struttura sanitaria appropriata e di mantenere al contempo l’anonimato nella conseguente dichiarazione di nascita: e in tal modo intende – da un lato – assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali, sia per la madre che per il figlio, e – dall’altro – distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest’ultimo ben più gravi. L’esigenza di perseguire efficacemente questa duplice finalità spiega perché la norma non preveda per la tutela dell’anonimato della madre nessun tipo di limitazione, neanche temporale. Invero la scelta della gestante in difficoltà che la legge vuole favorire – per proteggere tanto lei quanto il nascituro – sarebbe oltremodo difficile se la decisione di partorire in una struttura medica adeguata, rimanendo anonima, potesse comportare per la donna, in base alla stessa norma, il rischio di essere, in un imprecisato futuro e su richiesta di un figlio mai conosciuto e già adulto, interpellata dall’autorità giudiziaria per decidere se confermare o revocare quella lontana dichiarazione di volontà. Pertanto la norma impugnata, in quanto espressione di una ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti della vicenda, non si pone in contrasto con l’articolo 2 della Costituzione».

Inoltre, il Tribunale per i minorenni di Firenze aveva prospettato la violazione dell’articolo 3 della Costituzione in base alla «disparità di trattamento fra l’adottato nato da donna che abbia dichiarato di non voler essere nominata e l’adottato figlio di genitori che non abbiano reso alcuna dichiarazione e abbiano anzi subito l’adozione» ritenendo «irragionevole la scelta legislativa di vietare al primo l’accesso alle informazioni sulle proprie origini e consentirla invece al secondo, mentre l’equilibrio dell’adottato e quello dei genitori adottivi può essere esposto nell’ultimo caso ad insidie maggiori che non nel primo, nel quale il genitore biologico a distanza di anni potrebbe avere elaborato la condotta passata».

Al riguardo la Corte costituzionale ha dichiarato infondate le sopra riportate argomentazioni «perché la diversità di disciplina fra le due ipotesi non è insignificante. Solo la prima, infatti, e non anche la seconda, è caratterizzata dal rapporto conflittuale fra diritto dell’adottato alla propria identità personale e quello della madre naturale al rispetto della sua volontà di anonimato».

Da parte nostra rileviamo peraltro, che l’art. 28 della Legge n. 184/1983 e s.m. ha previsto non il diritto ma la possibilità per l’adottato ultraventicinquenne di «accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici» e il Tribunale per i minorenni può e non deve autorizzare l’accesso solo a conclusione di una procedura che prevede l’audizione delle persone di cui ritenga opportuno l’ascolto, e l’assunzione di tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico al fine di valutare che l’accesso alle notizie suddette non comporti grave turbamento all’equilibrio psicofisico del richiedente.

Il diritto alla segretezza è stato uno dei temi centrali dell’importante Convegno organizzato a Torino il 21 ottobre scorso dalla Provincia di Torino e da APS su «Il diritto di tutti i bambini fin dalla nascita alla famiglia e la prevenzione dell’abbandono», alla cui realizzazione ha collaborato attivamente anche l’Anfaa.

La Corte costituzionale, era inoltre intervenuta in materia di adozione anche l’estate scorsa con l’ordinanza n. 347/2005 del 15 luglio 2005, ordinanza che, a nostro avviso, nella sua applicazione potrà avere ripercussioni negative sul fronte dell’adozione internazionale. Con questa sentenza la Corte ha stabilito di «ritenere ammissibile l’adozione internazionale negli stessi casi in cui è ammessa l’adozione nazionale legittimante o in casi particolari». Il provvedimento della Corte costituzionale è stato assunto a seguito della situazione, presentata dal Tribunale per i minorenni di Cagliari, relativa al procedimento – promosso dalla signora D.A. – tendente ad ottenere la dichiarazione di idoneità all’adozione non legittimante della minore R.N., di nazionalità bielorussa, ai sensi dell’articolo 44, lettera d) della legge 184/1983: questo articolo, come noto, prevede che i minori possono essere adottati anche da persone singole«quando vi è la constata impossibilità di affidamento preadottivo». Per un approfondimento di questa complessa ordinanza invitiamo tutti a leggere il relativo commento di Francesco Santanera pubblicato su Prospettive assistenziali n. 151/2004.

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Purtroppo è iniziata nel mese di luglio presso le Commissioni riunite del Senato Giustizia e Speciale in materia di infanzia e di minori, la discussione in sede referente di cinque disegni di legge di modifica dell’attuale normativa in merito alle adozioni ed agli affidamenti di minori stranieri: al disegno di legge del Governo n. 3373 «Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di adozione e affidamento internazionali» presentato lo scorso 6 aprile – su cui abbiamo ampiamente scritto nel Bollettino scorso – si sono aggiunti altri preoccupanti disegni di legge presentati rispettivamente dai senatori Ioannucci, Bucciero e Peruzzotti. Quale testo base per la discussione in sede di Commissioni riunite è stato assunto il testo del disegno di legge governativo.

Negli ultimi mesi, in più occasioni, l’Anfaa è intervenuta nei confronti dei Senatori delle Commissioni (cui è stata inviata anche una richiesta di audizione) e si è attivata con lettere e comunicati per far conoscere la propria posizione, decisamente contraria al disegno di legge governativo. Va segnalato che alle prese di posizione contrarie di cui abbiamo dato notizia già nel Bollettino n.1/2005, se ne sono aggiunte altre, altrettanto significative, tra cui ricordiamo quella del Coordinamento degli Assessori regionali ai Servizi sociali, del Coordinamento nazionale dei Servizi Affidi, dell’Associazione «Genitori si diventa» e del Cea (Coordinamento Enti Autorizzati)

Nonostante il fronte del dissenso sia molto ampio – come confermato anche nel recente Convegno «L’adozione di carta … tra sogno e realtà» organizzato dal CEA a Roma il 28 novembre scorso – e le numerose richieste di audizione presentate da molte associazioni e realtà operanti nel settore, il dibattito presso le Commissioni continua…

Le prossime settimane saranno decisive e invitiamo tutti a esprimere il proprio dissenso scrivendo o mandando e-mail ai Presidenti delle suddette commissioni. (Indirizzo postale Commissione Giustizia; Commissione speciale infanzia Senato della Repubblica 00186 Roma; fax della Commissione Giustizia 06-67063660 e-mail a.caruso@senato.it; fax Commissione Speciale Infanzia 06-670650666 e-mail bucciero@senato.it. Troverete anche notizie sullo svolgimento dei lavori sul nostro sito www.anfaa.it.

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