Bloccate le adozioni internazionali in Romania. Una scelta dalla parte dei bambini?
Riportiamo il comunicato stampa emesso il 22 giugno u.s. dalla nostra Associazione, in merito alla legge approvata recentemente dal Parlamento rumeno che vieta le adozioni di bambini rumeni da parte di cittadini stranieri.
Il 15 giugno è stata approvata dal Parlamento di Bucarest una legge sulla (presunta) “protezione dei minori” che di fatto impedisce completamente l’adozione da parte di cittadini stranieri.
A nulla sono serviti gli appelli di molti Paesi e delle principali associazioni internazionali che si occupano di tutela dei diritti dei minori e di adozioni
A questo proposito ci sembra necessaria una riflessione più ampia sul tema Adozione e Politica riprendendo quanto scritto nel Notiziario informativo del Cir/Ssi, Centre international de référence pour la protection de l’enfant dans l’adoption/Service Social International di Ginevra del febbraio di quest’anno. “L’adozione è essenzialmente una misura di protezione del bambino privo di famiglia, si fonda sull’interesse del bambino e non sui desideri degli adulti e consiste nel dare una famiglia a un bambino e non un bambino a una famiglia”. (…) le adozioni internazionali (e nazionali) sono prima di tutto una misura di protezione del bambino anche se resta molto da fare per calibrarle sui bisogni dei bambini, per definire regole valide per la loro realizzazione e per contenerne i costi, due obiettivi previsti dalla Convenzione de L’Aja del 1993.(…)La sospensione temporanea delle adozioni internazionali da parte di un Paese d’origine o di accoglienza quando ci sono altissimi rischi di abusi gravi, può essere una decisione costruttiva e responsabile. Ma quando un Paese d’origine limita o sopprime l’adozione internazionale in presenza di un gran numero di minori istituzionalizzati, questo ci pare in contrasto con i diritti dei bambini, specialmente di quelli con particolari difficoltà.”
Durante il Convegno Internazionale, organizzato dall’Anfaa e dal Coordinamento europeo Enfance, Adoption, Accueil a Genova il 20 e 21 maggio scorsi, ‘Il diritto di Crescere in famiglia – Legislazioni europee a confronto viste dalla parte dei bambini’ a cui, fra gli altri, ha partecipato anche il Dott. Ioan Marin Dambeanu della Fondazione internazionale per il bambino e la famiglia di Bucarest, è stato ribadito che se da una parte deve essere fatto ogni sforzo per contrastare il traffico dei minori, dall’altra proibire le adozioni internazionali dei bambini in effettivo stato di adottabilità (e realizzate correttamente) è contrario al loro stesso interesse.
L’adozione non è una questione politica ma uno strumento di protezione per determinati bambini. Perciò deve essere difesa dalla strumentalizzazione di gruppi di pressione, nonché dall’uso politico, economico o diplomatico, e deve garantire la preminenza dell’interesse del bambino attraverso la professionalità e il rispetto dei principi etici da parte di coloro che operano nel settore.
Riconosciuto il diritto all’esenzione ticket per gli esami medici degli aspiranti genitori adottivi
Rispondiamo ai quesiti posti da alcuni Soci, segnalandovi che sulla Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2003 n.286 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 1983 (entrato in vigore il 26 dicembre 2003), il quale prevede all’art.1 l’esenzione dal pagamento del ticket anche per le “certificazioni di idoneità all’affidamento e all’adozione di minori ai sensi della legge 4 maggio 1983 n.184”.
Pertanto, in base a quanto disposto dal suddetto decreto, le Aziende Sanitarie non possono imporre il pagamento di un ticket sugli esami medici richiesti per accertare le condizioni di salute di quanti danno la disponibilità per l’adozione e l’affidamento.
In caso di inosservanza di queste disposizioni, è possibile intervenire nei confronti delle Aziende Sanitarie, inviando loro una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno in cui, facendo riferimento al DPCM del 28/11/83, se ne richiede l’applicazione. E’ opportuno richiedere all’Azienda Sanitaria cui ci si rivolge, una risposta scritta ai sensi del 3° comma dell’art. 2 della Legge 241/90: in base a questo articolo di legge l’Azienda Sanitaria stessa è tenuta a rispondere entro trenta giorni.
Entrata in vigore del nuovo procedimento per l’accertamento dello stato di adottabilità dei minori: ancora un rinvio!
Segnaliamo che, con decreto-legge n.158 del 24 giugno 2004 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.147 del 25.6.2004) è stato disposto che “in attesa di una compiuta disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità” …. “ai predetti procedimenti devono continuare ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti”.
Con questo decreto legge, pertanto è stata nuovamente prorogata al 1° luglio 2005 l’entrata in vigore del nuovo procedimento relativo all’accertamento dello stato di adottabilità dei minori, previsto dal Titolo III, capo II della legge 28 marzo 2001.
A seguito di questo quarto rinvio è quindi ancora operante la procedura relativa all’accertamento dello stato di adottabilità dei minori prevista dalla legge 4 maggio 1983 n. 184.
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