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Riportiamo la massima relativa alla sentenza del 4 settembre 2003 emanata dalla Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Roma.

Ai sensi dell’art.8 della legge n. 184 del 1983 la situazione di privazione di assistenza morale e materiale del minore da parte dei genitori e degli altri congiunti comporta la dichiarazione di adottabilità e legittima il sacrificio del diritto primario dei minori a crescere nell’ambito della famiglia biologica, e si verifica non solo in ipotesi di rifiuto intenzionale e irrevocabile dell’adempimento dei doveri genitoriali, ma anche quando si verifichi una situazione di fatto oggettiva a carico del minore, che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psicofisico per il non transitorio difetto di quella assistenza morale e materiale necessaria a tal fine, e la rescissione del legame con la famiglia biologica appaia l’unico strumento idoneo ad assicurargli l’assistenza, le cure e la stabilità affettiva indispensabili alla sua crescita. Tali principi valgono anche nel caso di per sé delicato e difficile, delle maternità precoci, dove l’esigenza di sostenere e aiutare il genitore minorenne eventualmente desideroso di svolgere il suo ruolo non può comportare il sacrificio delle esigenze e dei diritti del neonato alla sicurezza e alla stabilità di affetti e di cure, specialmente nei primissimi anni di vita. Non vi è dubbio che, ove la situazione di privazione di assistenza morale e materiale del minore non sia l’effetto di un rifiuto intenzionale o consapevole dell’adempimento dei doveri genitoriali di assistenza, ma sia invece l’oggettiva conseguenza dell’inadeguatezza del genitore, dovuta a caratteristiche di personalità o a particolari situazioni familiari, l’accertamento della irreversibilità delle carenze personali e familiari del genitore abbia ad essere particolarmente rigoroso e debba anche tenere conto della presenza di altri parenti valutandone l’idoneità a supplire o integrare le figure genitoriali”.

tratto da Prospettive Assistenziali n. 149

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