Notiziario dell’Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie
pubblicato su Prospettive Assistenziali numero 185
L’Anfaa ritiene che il Parlamento – nel dare doverosa attuazione alla decisione della Corte costituzionale – debba anzitutto rispettare il diritto alla segretezza garantito alle partorienti che hanno dichiarato di non voler essere nominate: solo ad esse deve essere consentito di ritornare sulla decisione presa. Per questo motivo l’Anfaa condivide quanto previsto nella proposta di legge n. 1989 presentata dall’on. Rossomando, illustrata nell’articolo di Francesco Santanera, pubblicato in questo numero della rivista.
Non è ammissibile il percorso inverso, cioè che siano i loro nati ad avviare il procedimento presso il Tribunale per i minorenni, come ipotizzato da altre proposte di legge. Se mai il Parlamento approvasse una simile disposizione si renderebbe responsabile di una violenza gravissima nei confronti di decine di migliaia di donne, con conseguenze difficilmente prevedibili.
Al riguardo, riportiamo uno stralcio del disperato appello inviato all’Anfaa da una signora, che, restata incinta giovanissima (a 16 anni), ha deciso di non riconoscere il neonato: «Ho letto sul vostro sito che la Corte costituzionale ha accolto l’istanza per lo smantellamento del parto segreto. Come avrete capito, io sono una madre segreta. Quando ho letto la notizia credo che il mio mondo si sia dissolto in un attimo, ho guardato i miei familiari, ignari, e ho visto la fine della vita che con fatica mi sono costruita e guadagnata. Non vi voglio raccontare il mio passato doloroso, so però che non sarei in grado di riviverlo (…). Non posso rivivere tutto di nuovo, non ho la forza di raccontare tutto alla mia famiglia attuale, non lo posso immaginare, mi sento morire e nell’attesa di questa condanna, io mi sento morire piano piano. Che Dio mi perdoni se a volte vorrei farla finita, anche se poi non so se ne avrei il coraggio. La mia vita ormai dipende dal legislatore, vi prego non smettete di lottare per il parto anonimo, per questo non vi ho mai ringraziato abbastanza, quelle come me non possono palesarsi, non possono parlare ai dibattiti, devono solo aspettare! (…) Ho cominciato a vivere nel terrore che un giorno arrivi a casa una raccomandata che mi obblighi a presentarmi in tribunale (come una malvivente), ho il timore di dover ripercorrere quella esperienza terribile (…). Io ho la certezza che non riuscirò a sopportare tutto questo (…). Uno Stato non può tradire in questo modo un patto stipulato che mi ha portato a fare questa scelta, anche se imposta, che mi ha permesso di non abortire. Sono disperata all’idea di poter fare soffrire i miei cari. Spero anche che la creatura che ho messo al mondo e per la quale prego sempre (sono aiutata da un padre spirituale) sia serena, considerando le sue origini, quelle delle persone che lo hanno adottato, loro sono i veri genitori».
L’autorevole parere di Marisa Persiani
Abbiamo chiesto a Marisa Persiani, psicologa, psicoterapeuta e Giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Roma, che da anni stimiamo per la grande sensibilità e professionalità con cui svolge il suo lavoro e per l’apporto che ha fornito a tutti noi per l’approfondimento di questa complessa e delicata tematica, di commentare la sentenza della Corte costituzionale: ecco di seguito il suo contributo.
La Corte costituzionale con sentenza n. 278/ 2013, depositata il 22 novembre 2013 ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983 n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito dall’articolo 177, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre, che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), su richiesta del figlio ai fini di un’eventuale revoca di tale dichiarazione».
Nelle considerazioni che espongo non intendo avventurarmi nella complessa riflessione giuridica animatasi intorno alle norme che disciplinano tale materia e alle pronunce della Corte europea e della Corte costituzionale, quanto proporre al riguardo una riflessione in chiave psicologica.
È fondato il presupposto del “diritto all’identità” su cui poggiano queste pronunce?
Ovvero l’identità di un individuo si costruisce in relazione all’identità dei genitori biologici?
Se ciò fosse vero verrebbe smentita l’unicità di ciascun individuo in quanto unico ed irripetibile progetto della vita. L’identità (dal latino = id quod est ens) è «la forma che specifica in sé l’oggetto o individuo e lo distingue da tutti gli altri» (1).
Il dato che ci connette ai genitori biologici è l’esistenza, esistiamo perché due parti complementari si sono incontrate dando vita ad una novità di essere, le parti iniziali ne sono solo il composto di origine, il nuovo essere, sul piano biologico e psicologico è un’entità del tutto originale.
L’identità dunque non si configura in connessione ad un punto di inizio, ad un elemento o immagine di cui si è derivazione, ma si costruisce all’interno di un processo dinamico di interazione con la realtà, all’interno delle relazioni affettive significative stabilite con le figure di massimo riferimento, particolarmente nel tempo della prima infanzia ed in modo indipendente dal legame biologico.
L’adulto madre (2), ovvero la persona o la situazione che costituiscono il punto di maggiore sicurezza per il bambino, rappresenta anche la mediazione di senso del reale; all’interno di tale relazione il piccolo apprenderà il mondo, se stesso, le emozioni e costruirà lo stile delle relazioni che diverrà matrice di tutte le successive.
L’identità della persona, dunque, si costruisce attraverso la combinazione unica ed esclusiva di aspetti biologici posti in dote dalla natura, il temperamento (dal latino: temperamentum, combinazione della mente nel tempo), con la varietà delle condizioni ambientali che andranno a costituire il carattere (dal greco: incido, scolpisco).
Le interferenze nel processo di costruzione dell’identità sono determinate dalla perdita di connessione con la virtualità data dal proprio progetto di natura, per la dominanza degli aspetti impressi dall’educazione. Dunque il bisogno di conoscenza delle proprie origini richiama principalmente la dimensione ontica più che quella biologica, ne è conferma la presenza di sentimenti di estraneità ai propri genitori o la fantasia di essere stati scambiati in culla alla nascita sperimentata da molti figli biologici.
Ciò che i figli adottivi solitamente esprimono attraverso la “ricerca delle origini” è il desiderio, comprensibile, di conoscere le circostanze della propria nascita, gli aspetti della personale storia non tracciati nella memoria, né riferiti attraverso narrazioni o documentazione, per poter dare forma ad ogni segmento della propria esistenza, così da eliminarne le ombre.
Le curiosità sulla donna che ha generato, prevalentemente, sono riferite alla sua età, alla nazionalità, alle condizioni di vita, se conosciute, forse perché è nell’ambito delle risposte a tali interrogativi che più facilmente potrebbero essere rintracciate ed accettate le motivazioni del mancato riconoscimento.
Va inoltre precisato che quella donna non è madre perché ha scelto di non esserlo; è colei che ha generato quella vita, e quel nato non è pertanto divenuto suo figlio; non si tratta di alchimie linguistiche, ma di proiezioni immaginifiche che fanno realtà, fissando una precisa informazione (3) sulla quale alloggia lo stereotipo della indissolubilità del legame di sangue.
La recente sentenza n. 278/2013 della Corte costituzionale non ha fortunatamente messo in discussione la segretezza del parto e la tutela dei diritti soggettivi della donna e del nascituro, i quali solo in senso teorico sono uguali poiché nella condizione storica del parto è la sola donna che può esercitare una scelta, inoltre il diritto alla vita si colloca tra i più alti valori umani tutelati dalla legislazione nazionale e sovranazionale e come tale deve essere garantito prima di ogni altro, perché solo garantito quello ne conseguono altri.
Dunque se la garanzia del parto anonimo può rappresentare condizione di tutela della vita del nascituro, la forza di chi esercita il potere di tale scelta è inevitabilmente maggiore di chi ne subisce gli effetti. In questo senso non può essere considerato alla stessa stregua il diritto all’anonimato della partoriente ed il desiderio – non configurabile come “diritto” equivalente, anche dal punto di vista giuridico – dei figli adottivi non riconosciuti alla nascita.
La Suprema Corte, infatti, non ha censurato quanto disposto all’articolo 30, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396 sulla tutela del parto anonimo, ha rinviato al legislatore il compito di bilanciare la salvaguardia di tale principio con l’apertura alla possibilità per la donna di riconsiderare nel tempo la scelta operata, qualora l’adottato non riconosciuto alla nascita faccia richiesta di conoscerne l’identità.
Sembrerebbe dunque che il processo di verifica del permanere di tale volontà possa essere attivato dall’adottato, ma fu la donna ad avvalersi di un diritto tutelato dalla legge ed è solo lei, in quanto titolare di quel diritto, che può promuovere un processo volto a modificare una volontà precedentemente espressa!
Qualora fossero i nati ad attivare tale procedimento si ravviserebbe una violazione del diritto alla segretezza già garantito. Dunque, sia sul piano giuridico che su quello psicologico, la capacità di promozione dell’azione non può che essere riservata alla donna.
Nella mia esperienza professionale ho potuto osservare che sempre la decisione di avvalersi della facoltà di non riconoscere il bambino generato è molto sofferta ed è motivata da una impossibilità per quella donna di occuparsi in modo adeguato di quel bambino; le variabili possono essere molte, ma il denominatore comune è sempre l’incompatibilità di quel progetto con la sua condizione di vita, sia per quanto concerne la dimensione soggettiva che quella oggettiva.
Quell’esperienza, per poter essere superata, attiva sempre nella donna la messa in campo di meccanismi di difesa, spesso massicci, sui quali inizia la ricostruzione di sé, spesso dolorosa e faticosa, tanto da poterle impedire anche di tornare a considerarla.
Molte donne che hanno vissuto tale esperienza hanno fatto giungere, in questo momento di revisione della norma, il proprio grido silenzioso e disperato per comunicare i sentimenti di angoscia che genera in loro la sola ipotesi di poter essere rintracciate e contattate per quella scelta già operata, spesso non comunicata nell’ambito della famiglia successivamente costituitasi e che se fosse resa nota verrebbe a determinare una vera destabilizzazione del sé, della propria identità, con il rischio di compromissione anche delle relazioni successivamente costruite.
Di fatto si tratterebbe di una violenza, di un’ingerenza nella vita privata delle donne; una tale evenienza darebbe corpo alla percezione della presenza di una psico-polizia, di un tribunale superegoico vissuto come persecutore latente che troverebbe giustificazione solo su un giudizio di condanna della scelta operata dalla donna.
Il danno potrebbe rivelarsi ben più consistente del beneficio che si intende garantire! Inoltre qualora la donna rinnovasse la decisione già operata, per una analoga pur se diversa impossibilità a riconoscere quel nato come figlio, quale sarebbe il vissuto di quest’ultimo? Quale significato attribuirà alla reiterata volontà di non essere ri-conosciuto?
Dunque la disponibilità a consentire la conoscenza dell’identità della donna che ha generato, unico destinatario verso cui lo stereotipo culturale indirizza l’interesse della ricerca delle origini, non può che essere manifestata dalla stessa donna, in modo indipendente dalla richiesta promossa dall’adottato.
Sarebbe auspicabile che un Organo di garanzia, quale ad esempio il Garante per la privacy, redigesse e conservasse un apposito registro delle donne che intendano dichiarare, contestualmente al momento del parto o nel corso della loro esistenza, la disponibilità ad essere contattate qualora il bambino messo al mondo esprimesse, nei tempi e modi consentiti dalla legge, il desiderio di identificare la donna che lo ha generato.
Dichiarazioni di questo tipo sono a volte rinvenute negli archivi storici che custodiscono i fascicoli dei minori affidati ad istituti assistenziali di ricovero, forse anche oggi potrebbe rappresentare la forma che meglio può garantire la tutela di diritti di chi genera e sceglie di farlo in anonimato e di chi alla nascita non è stato riconosciuto e da adulto manifesta il desiderio di conoscere l’identità di chi lo ha generato.
(1) Meneghetti A., Dizionario di Ontopsicologia, Ontopsicologia Ed., Roma, 2001.
(2) Meneghetti A., Pedagogia Ontopsicologica, Ontopsicologia Ed., Roma, 2007.
(3) Meneghetti A., L’immagine alfabeto dell’energia, Ontopsicologia Ed., Roma, 2004.