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LETTERA APERTA

AI PARTECIPANTI DEL CONVEGNO TERRA DI CONFINE TRA AFFIDO E ADOZIONE: QUESTIONI APERTE 

15 MARZO 2013

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

L’ANFAA (Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie) ed il CNCA (Coordina­mento delle Comunità di accoglienza ) vi invitano a leggere la presente lettera aperta in cui esponiamo i motivi per cui siamo contrari all’adozione “mite”, la quale, non solo svalorizza l’adozione legittimante, ma rischia di sottrarre i figli ai genitori che mantengono con loro validi rapporti affettivi e di pregiudicare lo sviluppo dello stesso affidamento familiare.

  1. ADOZIONE “MITE”:

COME SVALORIZZARE L’ADOZIONE LEGITTIMANTE E PREGIUDICARE LO SVILUPPO DELL’AFFIDO

Nella prassi a suo tempo adottata dal Tribunale per i minorenni di Bari, l’adozione “mite” consisteva in un’applicazione – a nostro avviso arbitraria ed estremamente preoccupante per le gravi conseguenze cui può condurre – di quanto previsto dal comma d) dell’art. 44 della legge 184/1983 (1). Come è noto, l’articolo 44, lettera d) della legge n. 184/1983 e s.m., consente l’adozione in casi particolari esclusivamente nei confronti dei minori «quando vi sia la constata impossibilità di affidamento preadottivo». L’applicazione del suddetto art. 44, lettera d), è stata prevista dal legislatore unicamente come forma residuale, per quei limitati casi in cui per un minore dichiarato adottabile, in quanto privo di assistenza materiale e morale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, non sia possibile l’inserimento in una famiglia adottiva avente i requisiti previsti per l’adozione legittimante. Poiché l’affidamento preadottivo può essere disposto dai Tribunali per i minorenni solamente nei confronti dei minori dichiarati adottabili, la pronuncia dell’adozione nei casi particolari nei riguardi dei minori non dichiarati adottabili, costituisce, come ha sottolineato giustamente Francesco Santanera, presidente dell’Associazione Promozione Sociale “una sicura e gravissima violazione delle norme varate dal Parlamento a tutela dei minori «privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi» (articolo 8, comma 1 della legge suddetta) e non per sottrarre figli minorenni a nuclei familiari in difficoltà.” (in Vita, 14/10 2005). L’applicazione del suddetto art. 44, lettera d), è stata prevista dal legislatore unicamente come forma residuale, per quei limitati casi in cui per un minore dichiarato adottabile, in quanto privo di assistenza materiale e morale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, non sia possibile l’inserimento in una famiglia adottiva avente i requisiti previsti per l’adozione legittimante.

 

  1. L’INTRODUZIONE INACCETTABILE

DEL “SEMIABBANDONO PERMANENTE

Va segnalato che, allo scopo di fornire idonee garanzie ai componenti del nucleo d’origine del minore (genitori e altri parenti che hanno rapporti significativi col minore), la legge vigente consente anche ai congiunti del minore di ricorrere alla Corte di appello e a quella Cassazione contro la dichiarazione di adottabilità. Attualmente si sta diffondendo presso diversi Tribunali per i minorenni la prassi di ricorrere all’applicazione dell’art. 44 lettera D, nei casi di un presunto “semiabbandono permanente” Poiché il “semiabbandono permanente” non è definito da nessuna legge, risulta evidente che mancano del tutto le condizioni per l’effettuazione dei relativi accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria e dei servizi sociali. Inoltre detta situazione non è dichiarata mediante un provvedimento, per cui i congiunti del minore sono nell’impossibilità di presentare ricorsi alle Corti d’appello e di Cassazione. Ne consegue che l’attribuzione a questo o a quel minore dello stato di “semiabbandono permanente” è assolutamente arbitraria. D’altro canto, quando sussiste uno stato di adottabilità accertato, riteniamo estremamente scorretto e, nel contempo, contrario alla normativa in vigore, utilizzare – ad eccezione dei rari casi sopra citati – l’adozione nei casi particolari al posto di quella legittimante, in quanto priva l’adottato dello status di figlio legittimo con tutte le conseguenze non solo giuridiche, che ciò comporta. Ricorrere all’adozione “mite” in questi casi, significa ridare fiato ai legami di sangue, significa misconoscere il fondamentale ruolo educativo della famiglia adottiva e riconoscere una valenza formativo-affettiva a genitori d’origine che pur hanno lasciato il minore privo di ogni sostegno morale e materiale.

 

  1. L’UTILIZZO SCORRETTO DELL’ADOZIONE NEI CASI PARTICOLARI PER “LEGALIZZARE” GLI AFFIDI A LUNGO TERMINE

Sempre più spesso diversi Tribunali per i minorenni utilizzano il ricorso alll’adozione ex art. 44 comma d) anche come modalità da utilizzare nei casi di affidamenti a lungo termine. A nostro avviso questa è una soluzione inaccettabile e fuorviante. Se il minore in affido versa in una situazione di presumibile “privazione di assistenza materiale e morale” da parte dei genitori e dei parenti, a tutela dell’interesse del minore stesso è necessaria la segnalazione alla Procura presso i Tribunali per i minorenni per l’avvio della procedura della sua adottabilità. Tuttavia, se il minore, non si trova in stato di adottabilità, non è corretto ricorrere ad adozioni più o meno miti, anche nei casi di affidamenti a lungo termine, e questo per tutelare anche i diritti del nucleo familiare di origine, che non deve essere espropriato del suo ruolo genitoriale e parentale, anche se per svolgerlo deve contare sull’aiuto di un’altra famiglia e del sostengo degli operatori dei servizi socio-assistenziali e sanitari. La tutela del minore, del suo nucleo familiare di origine e degli affidatari è un compito di fondamentale importanza delle istituzioni com’è d’altra parte stabilito dalle vigenti leggi che, pur considerando l’affidamento familiare un intervento assistenziale tendenzialmente temporaneo, non esclude la possibilità di affidamenti a lungo termine.

A questo riguardo va ricordato che, in base alla legge n. 184/1983 solo l’affidamento consensuale non può durare più di due anni, ma l’affido è prorogabile dal Tribunale per i minorenni «qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore». In questi casi, ricorrere alla pronuncia dell’adozione nei casi particolari o “mite” dopo qualche anno di affidamento, rischia di tradursi in un sostanziale disimpegno delle istituzioni che, ancor più di quanto avviene purtroppo anche oggi, possono ritenersi non più tenute ad aiutare il nucleo familiare di origine in difficoltà a e a sostenere le famiglie affidatarie che verrebbero così lasciate sole nel gestire il loro rapporto con il minore e la sua famiglia di origine. Inoltre, se passasse il concetto che gli affidamenti a lungo termine (che sono la stragrande maggioranza degli affidamenti in corso) si possono trasformare in “adozioni miti”, i genitori in difficoltà, non sarebbero disponibili all’affidamento temendo, a ragion veduta, di perdere i propri figli. D’altra parte le esperienze finora realizzate confermano che un minore può vivere per anni in una famiglia affidataria, conservando i rapporti con la propria, senza che ci sia la necessità di trasformare questi affidamenti in adozioni.

Liviana Marelli

Membro esecutivo nazionale – CNCA – con delega alle politiche minorili e per le famiglie

Donata Nova Micucci

Presidente Anfaa

* * *

Cogliamo l’occasione per segnalare a quanti sono interessati che sono stati pubblicati sulla rivista Prospettive assistenziali i seguenti articoli critici in merito all’adozione “mite”:

– F. Santanera, “L’adozione mite: come svalorizzare la vera adozione”, num. 147, pag. 16-25;

– F. Santanera, “L’adozione mite: una iniziativa allarmante e illegittima, mai autorizzata dal Consiglio superiore della magistratura”, num. 154, pag. 34-39;

– “L’adozione mite: una inquietante iniziativa del Presidente della Corte di appello di Bari”, num 158, pag. 20-21;

– L. Fadiga, “Adozione aperta si o no?”, num. 161, pag. 14-17;

– F. Santanera, “Preoccupante sentenza del Tribunale per i minorenni di Torino sull’adozione nei casi particolari”, num. 162, pag. 31-33;

– “La Corte costituzionale respinge l’utilizzo dell’adozione in casi particolari finalizzata alla sottrazione di un minore al proprio genitore”, num. 163, pag. 60-61;

– M. Dogliotti,Adozione legittimante e adozione mite, affidamento familiare a novità processuali”, num. 165, pag 22-24.

 

(1) Art. 44 – I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7: a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre; b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge; c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre; d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. L’adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi. Nei casi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1, l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l’adottante è persona coniugata e non separata, l’adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l’età dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare.