torna all’indice del Bollettino 2 2013

Notiziario dalle Sezioni 

Sezione di Torino

Riportiamo l’intervento di Frida Tonizzo, Consigliere Nazionale Anfaa, al convegno “Adozioni Nazionali – Il Rischio Giuridico” promosso dalla Consulta Femminile Comunale di Torino il 4 febbraio 2013

PREMESSA

Il procedimento per l’accertamento dello stato di adottabilità può durare anche anni in quanto la legislazione vigente prevede tre livelli di giudizio (uno presso il Tribunale per i minorenni, quindi la Corte di Appello e, la Cassazione).

Il procedimento è anche sospeso qualora il Tribunale per i minorenni abbia impartito prescrizioni a genitori e/o ai parenti (ad esempio seguire un programma terapeutico, attivarsi per trovare una casa o un’occupazione stabile, ecc.).

Il Tribunale per i minorenni – in attesa della conclusione del procedimento – può decidere di affidare il bambino ad una coppia scelta fra quelle che hanno presentato domanda di adozione per evitare al bambino le conseguenze negative di un prolungato ricovero in una comunità.

Questo “affidamento”, previsto dalla normativa vigente (1) è stato da alcuni Tribunali per i minorenni definito “a rischio giuridico di adozione”.

L’Anfaa si è battuta per arrivare all’emanazione della circolare n. 389 del 3 marzo 1983 sugli affidamenti “a rischio giuridico d’adozione” sottoscritta dal Presidente del Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta e dall’Assessore all’assistenza del Comune di Torino e recepita successivamente dalla Regione Piemonte con la DGR n. 79-11035 del 17/11/2003 “Approvazione linee d’indirizzo per lo sviluppo di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati di intervento in materia di affidamenti familiari e di adozioni difficili di minori, in attuazione della L. 149/2001 ‘Diritto del minore ad una famiglia’ (modifica L. 184/83)” (v. allegati)

In base a tale circolare i bambini, per i quali è già stata aperta la procedura di adottabilità, vengono affidati dal Tribunale per i minorenni a famiglie scelte tra quelle che hanno presentato domanda di adozione e che hanno manifestato la loro disponibilità per questi particolari “affidamenti”. Chiaramente questi inserimenti in famiglie, che potrebbero diventare adottive, qualora l’adottabilità divenisse definitiva, presuppongono la capacità degli affidatari di stabilire un rapporto affettivo con il bambino avendo presente la precarietà del rapporto e pertanto necessitano di un adeguato sostegno da parte degli operatori dei servizi socio-assistenziali e sanitari.

Dalle esperienze realizzate dal 1983 ad oggi, che confermano la validità di fondo della circolare, emergono considerazioni e proposte alle Istituzioni coinvolte per migliorare sempre più questi interventi, nell’interesse superiore dei minori accolti. Le riassumiamo brevemente.

4 Fornire una approfondita informazione agli affidatari sulla situazione personale e familiare del bambino, affinché acquisiscano gli elementi indispensabili per potersi rapportare in modo corretto con lui (2). Agli affidatari gli operatori e/o i giudici chiedono sovente di comportarsi e di rapportarsi al bambino come se fossero i sui genitori “definitivi” perché lui ha bisogno di forti rassicurazioni affettive per le privazioni di cure affettive subite. Ma gli affidatari non lo sono ancora, anche se lo desiderano (e non sanno se lo diventeranno) e non sempre sanno come porsi nei confronti del bambino ….

4 Preparare e curare con particolare attenzione il passaggio dalla precedente famiglia affidataria-ponte a quella a rischio giuridico (frequente per i neonati ed i piccolissimi), valu­tando bene le situazioni ed i tempi del procedimento (3).

4 Assicurare l’ascolto da parte del Tribunale per i minorenni degli affidatari, peraltro previsto dalla normativa vigente (4) ed un aggiornamento tempestivo sullo stato del procedimento relativo al bambino da loro accolto: gli aspiranti genitori adottivi hanno bisogno di essere ragguagliati sui ricorsi possibili e sui loro esiti, sulle azioni di competenza del tutore e del curatore speciale del bambino, ecc.

4 Garantire un adeguato supporto psico-sociale da parte dei servizi competenti, non solo a livello familiare, ma anche a livello di gruppo (gruppi di sostegno) durante l’affi­damento, che può durare anche anni e durante il quale comunque il bambino continua sovente ad incontrare i genitori d’origine presso i cosiddetti “luoghi neutri”… Gli affidatari vedono le ripercussioni sul bambino di questi incontri: essi non sono ovviamente presenti, ma partecipano all’attesa dell’appuntamento del bambino con i genitori; il suo rientro è sovente accompagnato da reazioni diverse: mutismo, irritabilità, richiesta di conferme affettive… Il “riassestamento” è lungo, anche per l’ambiguità o la contradditto-rietà dei messaggi ricevuti e per lo stress subito dal bambino; gli affidatari si chiedono come poter rassicurare il bambino e anche per questo vanno supportati: a differenza degli altri affidatari essi non hanno molti elementi per poterlo fare; il loro messaggio è: “Noi ti vogliamo bene, desidereremmo che tu stia con noi per sempre, ma la decisione non spetta a noi ma ai giudici”.

4 Un impegno di tutte le Istituzioni coinvolte nel procedimento (Procura della repubblica, Tribunale per i minorenni, Servizi socio assistenziali e sanitari, ecc..) per ridurne i tempi, che sovente sono troppo lunghi. questo comporta un continuo impegno di tutti per velocizzare le attuali prassi operative.

 

CONSIDERAZIONI FINALI

Siamo consapevoli che quanto i bambini ricevono non solo dagli affidatari, ma anche dai loro parenti e amici (attenzioni, cure, affetto, senso di appartenenza e opportunità come gli altri bambini) resti in loro e sia loro utile e positivo. C’è anche la consapevolezza di quanto questi bambini danno a quanti li hanno accolti ed amati.

Gli affidatari riferiscono come inoltre siano anche preziose tutte le relazioni educative significative che i bambini stabiliscono con insegnanti, animatori sportivi, educatori parrocchiali, ecc. E’ anche importante far parte di reti stabili per inserire i bambini in ambiti educativi di cui possano sentirsi parte viva e reale dove crescere e mettere radici.

 

 

(1) L’art. 10, comma 3 della legge n. 184/1983 e s.m. prevede: “Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all’affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell’interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della podestà dei genitori sul minore, la sospensione dell’esercizio delle funzioni dl tutore e la nomina di un tutore provvisorio”.

(2) Lo stesso art. 22 della legge 184/83 prevede che gli aspiranti genitori adottivi siano in ogni caso essere informati dal tribunale per i minorenni sui fatti rilevanti relativi al minore emersi dalle indagini.

(3) Su questo importante punto rimando alla DGR ella Regione Piemonte 28 novembre 2012, n. 27-4956 “L. 4 maggio 1983 n.184 e L.R.1/2004 Indicazioni operative per i servizi sociali e sanitari sulla fase di passaggio del minore dalla famiglia affidataria alla famiglia adottiva”.

(4) L’ultima parte del comma 1 dell’art. 5 prevede: “L’affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato”.