L’Associazione Nazionale Astro Nascente – Adozioni e Origini Biologiche ha inviato una lettera alla Commissione Giustizia della Camera in merito al testo unificato “Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana e C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini”.

Nel documento, a firma del Presidente Loris Coen Antonucci, trova una importante conferma quanto da tempo sostenuto anche dalla nostra Associazione. Si legge infatti:

Vorrei inoltre ricordare che la sentenza della Corte Costituzionale (n. 278 del 22 novembre 2013) NON HA ANNULLATO IL DIRITTO ALL’ANONIMATO sancito dall’articolo 30, comma 1°, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, ma anzi, ha fatto esplicito riferimento a tale norma nel precisare che, nel dar corso alle domande di accesso presentate dagli adottati non riconosciuti alla nascita, si dovrà comunque rispettare scrupolosamente la riservatezza della donna che si è avvalsa del diritto alla segretezza.

Ma quale riservatezza ci potrà mai essere se si va a bussare alla porta di una madre, interrompendo la continuità di quell’equilibrio che si è creata nel tempo?? Per quanto si possa essere “discreti” (che più di tanto non si potrà mai essere), si entra sempre senza permesso nella sua vita.

Garantire questo diritto non significa solo poterlo esercitare al momento del parto, ma anche CONSERVARLO NEL TEMPO FINO A CHE LA MADRE BIOLOGICA NON LO REVOCHI DI SUA SPONTANEA VOLONTA’, senza forzature esterne come la richiesta del figlio di conoscerla.

Il testo integrale del documento è disponibile cliccando qui