Effetti dell’adozione
Diritti riconosciuti al minore al suo ingresso in Italia
Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dell’ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento famigliare; vale a dire il diritto di essere mantenuto, istruito ed educato a cura dell’affidatario.
La cittadinanza italiana
Per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile, il minore acquista la cittadinanza italiana.
Lo Stato di origine può prevedere che la cittadinanza di origine permanga nonostante l’adozione.
Lo stato di legittimità
Con la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile, il minore acquisisce lo status di figlio legittimo, assumendo il cognome del padre adottivo che andrà a sostituire quello originario.
Il minore adottato stabilisce i conseguenti rapporti di parentela dei figli legittimi, con i genitori adottivi e con i loro parenti (c.d. collaterali degli adottanti).
Le attestazione di stato civile devono essere rilasciate con il solo nuovo cognome, senza altri riferimenti.
Viene meno qualsiasi tipo di rapporto (educativo, successorio, alimentare…) nei confronti dei genitori d’origine e di tutti i parenti, fratelli compresi.
In merito a quest’ultimo punto, al fine di evitare uno strappo così lacerante e traumatico, si cerca di favorire la collocazione di più fratelli presso una stessa famiglia o, qualora non sia possibile, presso nuclei famigliari capaci di garantire la continuazione del rapporto tra loro (ad es. due famiglie che vivano nella medesima regione o città, disponibili ad incontrarsi periodicamente).
È prevista la possibilità di accesso, in particolari circostanze, all’identità dei genitori biologici dell’adottato, da parte dei genitori adottivi del minore e dell’adottato adulto.
Scheda a cura dell’Anfaa