Efficacia del provvedimento straniero

 

L’adozione, pronunciata all’estero in Paesi ratificanti la Convenzione dell’Aja o stipulanti accordi bilaterali con Italia nello spirito della Convenzione, ha efficacia automatica nel nostro ordinamento.

Il principio è tuttavia temperato dalla previsione di un intervento da parte del Tribunale per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all’adozione hanno la residenza al momento dell’ingresso del minore in Italia.

Il procedimento si differenzia a seconda che il provvedimento estero sia di “adozione” o di “affidamento a scopo di adozione”.

  • Se l’adozione si perfeziona prima dell’arrivo del minore in Italia

    Il Tribunale per i minorenni ordina all’ufficiale di stato civile la trascrizione del provvedimento di adozione straniero nei registri dello stato civile del nostro Paese, dopo aver verificato che l’adozione non sia contraria “ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore” (lo stato di abbandono del minore, il rigoroso rispetto delle regole procedurali…) e dopo aver accertato la sussistenza:

    • delle condizioni di cui all’art.4 della Convenzione (dichiarazione dello stato di adottabilità, impossibilità di soluzioni alternative all’adozione, presenza dei consensi previsti…)
    • della certificazione di conformità dell’adozione alle disposizioni della Convenzione da parte della C.A.I.
    • dell’autorizzazione all’ingresso in Italia del minore straniero da parte della C.A.I.
  • Se l’adozione si perfeziona dopo l’arrivo del minore in Italia

    Il Tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell’autorità straniera come “affidamento preadottivo” della durata di un anno dall’inserimento nella nuova famiglia, se non contrario “ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore”.

    Se l’affidamento avrà dato buona prova, il Tribunale pronuncia l’adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile.

    In caso contrario, revoca l’affidamento preadottivo ed adotta i provvedimenti opportuni (per es. inserisce il minore in un’altra famiglia o provvede al suo rimpatrio).

    In questo caso il minore ultraquattordicenne deve prestare il suo consenso; il minore ultradodicenne deve essere personalmente sentito; se di età inferiore può essere sentito ove sia opportuno.

L’adozione e l’affidamento a scopo di adozione, pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia, se il Tribunale per i minorenni che aveva emesso il decreto di idoneità accerta:

  • la condizione di abbandono del minore o il consenso dei genitori d’origine a una adozione che determini l’acquisizione dello stato di figlio legittimo degli adottanti unitamente allo scioglimento di ogni legame tra loro ed il minore
  • il rispetto della procedura (idoneità degli adottanti, l’adozione sia realizzata con l’intervento della C.A.I. e degli enti autorizzati…)
  • la conformità dell’adozione alle indicazioni contenute nel decreto di idoneità
  • l’autorizzazione all’ingresso del minore in Italia.

Scheda a cura dell’Anfaa

 

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