L’adozione internazionale in breve

L’adozione internazionale ha lo scopo di dare una famiglia a quei minori per i quali non possa essere trovata una famiglia idonea nel loro Paese d’origine, come concreto riconoscimento dell’uguaglianza di tutti i bambini nel fondamentale diritto alla famiglia.

La coppia che adotta un bambino aiuta a superare il mito dell’indissolubilità del legame di sangue.

Chi diventa genitore di un bimbo di etnia e nazionalità diversa può contribuire a superare, in modo ancora più concreto, le barriere che tuttora separano gli uomini dando una testimonianza di solidarietà senza confini.

 Chi può essere adottato

L’adozione internazionale è consentita a favore di minori stranieri (da 0 a 18 anni) nell’ipotesi in cui il loro paese d’origine accerti e dichiari:

– la sussistenza di uno stato di adottabilità causata da una situazione irreversibile di privazione di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi (che non deve essere confuso con la condizione di povertà del minore!)

– l’impossibilità per il bambino di ricevere adeguati sostegni nel proprio paese.

Per impedire che le nazioni più ricche approfittino della gravità delle condizioni economiche di alcuni paesi in via di sviluppo, sottraendo minori a scopo di adozione, gli Stati che si offrono di accogliere un minore straniero sono obbligati dalla legge a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell’infanzia nei paesi d’origine dei minori, tramite l’adesione a politiche di solidarietà e attraverso la cooperazione internazionale.

Chi può adottare

Gli aspiranti genitori adottivi devono possedere i medesimi requisiti richiesti per adottare un bambino in Italia, vale a dire:

  • essere uniti in matrimonio da almeno tre anni, non separati neppure di fatto, con o senza figli biologici o adottivi
  • aver convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per almeno tre anni (in quest’ultimo caso la continuità e la stabilità della convivenza è accertata dal Tribunale per i Minorenni).

Con lo stesso atto possono essere adottati uno o più minori; inoltre sono consentite altre adozioni con atti successivi. L’età degli adottanti deve superare di almeno 18 e di non più di 45 anni l’età dell’adottando. La legge n.184/1983 s.m.i. ha previsto ulteriori deroghe rispetto alla differenza di età.

L’adozione internazionale è un’adozione legittimante: l’adottato assume lo stato di figlio legittimo degli adottanti e stabilisce pieni rapporti di parentela con tutti i congiunti degli adottanti.

Con l’adozione cessa ogni rapporto dell’adottato con la famiglia d’origine.

Scheda a cura dell’Anfaa

 

 

 

 

 

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