Autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente del minore in Italia

 

Chi richiede l’autorizzazione all’ingresso del minore in Italia

L’ente autorizzato informa immediatamente la C.A.I., il Tribunale per i minorenni e i servizi dell’ente locale della decisione di affidamento dell’autorità straniera e richiede alla C.A.I. l’autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia, trasmettendo a tal fine la documentazione necessaria.

 

Chi autorizza l’ingresso del minore in Italia

La C.A.I., dopo aver effettuato il controllo sulla documentazione inviata dall’ente autorizzato, autorizza l’ingresso e la residenza permanente del bambino adottato in Italia, dichiarando che l’adozione “risponde al superiore interesse del minore”.

 

Quando l’autorizzazione all’ingresso è negata

L’autorizzazione è negata:

  • quando dalla documentazione trasmessa dall’Autorità straniera non emerge la situazione di abbandono del minore e la constatazione dell’impossibilità di affidamento o di adozione nello Stato di origine
  • qualora nel Paese straniero l’adozione non determini per l’adottato l’acquisizione dello stato di figlio legittimo e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d’origine, a meno che i genitori naturali abbiano espressamente consentito al prodursi di tali effetti.

 

Il visto di ingresso

La C.A.I. dà comunicazione dell’emessa autorizzazione agli uffici consolari italiani presenti sul territorio, che rilasceranno il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.

 

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