Adozione nazionale in breve

 

L’adozione nazionale ha lo scopo di dare una famiglia ai minori che ne sono privi.

 

Chi può essere adottato

L’adozione nazionale è consentita a favore di minori (da 0 a 18 anni) dichiarati “in stato di adottabilità”, sul territorio italiano, dal Tribunale per i minorenni.

Un bambino è adottabile quando:

non viene riconosciuto alla nascita

 – viene accertata dal Tribunale per i minorenni una situazione di privazione di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.

Chi può adottare

Gli aspiranti genitori adottivi devono

  1. essere uniti in matrimonio da almeno tre anni,
  2. non separati neppure di fatto, con o senza figli biologici o adottivi;
  3. possono presentare domanda anche i coniugi che hanno convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per almeno tre anni.

Con lo stesso atto possono essere adottati uno o più minori; inoltre sono consentite altre adozioni con atti successivi. L’età degli adottanti deve superare di almeno 18 e di non più di 45 anni l’età dell’adottando. La legge n.184/1983 ha previsto ulteriori deroghe rispetto alla differenza di età.

L’adozione nazionale è un’adozione legittimante: l’adottato assume lo stato di figlio legittimo degli adottanti e stabilisce pieni rapporti di parentela con tutti i congiunti degli adottanti.
Con l’adozione cessa ogni rapporto dell’adottato con la famiglia d’origine.

Scheda a cura dell’Anfaa

 

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