Adozione nazionale in breve
L’adozione nazionale ha lo scopo di dare una famiglia ai minori che ne sono privi.
Chi può essere adottato
L’adozione nazionale è consentita a favore di minori (da 0 a 18 anni) dichiarati “in stato di adottabilità”, sul territorio italiano, dal Tribunale per i minorenni.
Un bambino è adottabile quando:
– non viene riconosciuto alla nascita
– viene accertata dal Tribunale per i minorenni una situazione di privazione di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.
Chi può adottare
Gli aspiranti genitori adottivi devono
- essere uniti in matrimonio da almeno tre anni,
- non separati neppure di fatto, con o senza figli biologici o adottivi;
- possono presentare domanda anche i coniugi che hanno convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per almeno tre anni.
Con lo stesso atto possono essere adottati uno o più minori; inoltre sono consentite altre adozioni con atti successivi. L’età degli adottanti deve superare di almeno 18 e di non più di 45 anni l’età dell’adottando. La legge n.184/1983 ha previsto ulteriori deroghe rispetto alla differenza di età.
L’adozione nazionale è un’adozione legittimante: l’adottato assume lo stato di figlio legittimo degli adottanti e stabilisce pieni rapporti di parentela con tutti i congiunti degli adottanti.
Con l’adozione cessa ogni rapporto dell’adottato con la famiglia d’origine.
Scheda a cura dell’Anfaa