Sentenza di adozione

Il Tribunale per i minorenni, decorso un anno dall’affidamento preadottivo, provvede con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all’adozione, sentiti:

  • i coniugi adottanti
  • il pubblico ministero
  • il tutore
  • coloro che hanno svolto l’attività di vigilanza e/o di sostegno
  • il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento
  • il minore che abbia compiuto gli anni quattordici: quest’ultimo deve manifestare espresso consenso all’adozione nei confronti della coppia prescelta
  • i discendenti legittimi o legittimati dei coniugi che hanno proposto domanda di adozione, se maggiori degli anni quattordici.
  • Impugnazioni

    La sentenza che dichiara se far luogo o non far luogo all’adozione è comunicata al Pubblico Ministero, agli adottanti e al tutore.
    Essi possono presentare reclamo contro la sentenza, presso la Sezione per i minorenni della Corte d’appello entro trenta giorni dalla notifica (in sua mancanza il reclamo può proporsi entro un anno dalla pubblicazione della sentenza).
    La Corte d’appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza.
    Contro la sentenza della Corte di appello è ammesso il ricorso in Cassazione per violazione di legge, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica.
    Non è ammessa la revoca della sentenza.

  • Proroga dell’affidamento preadottivo

    Nell’interesse del minore il termine di un anno di affidamento preadottivo può essere prorogato di un anno, d’ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.

  • Morte o sopravvenuta incapacità di uno dei coniugi

    Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l’affidamento preadottivo, l’adozione, nell’interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell’altro coniuge. In questi casi, gli effetti giuridici dell’adozione decorrono nei confronti di entrambi i coniugi dalla data in cui è avvenuto il decesso.

  • Se i coniugi si separano

    Se nel corso dell’affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l’adozione su richiesta del o dei coniugi può essere disposta, nell’esclusivo interesse del minore, nei confronti di uno solo o di entrambi.

  • Quando non viene pronunciata l’adozione

    Nel caso in cui il Tribunale per i minorenni decida di non dar luogo all’adozione, viene meno l’affidamento preadottivo, ma non lo stato di adottabilità. Il Tribunale può procedere ad un altro giudizio di comparazione tra le coppie aspiranti all’adozione; in ogni caso deve assumere gli opportuni provvedimenti temporanei a tutela del minore.

  • Effetti dell’adozione

    Con l’adozione all’adottato viene attribuito lo stato di figlio legittimo degli adottanti dei quali assume e trasmette il cognome. Il minore adottato, come tutti i figli legittimi, stabilisce i conseguenti rapporti di parentela con i genitori adottivi e con i loro parenti (c.d. collaterali degli adottanti).
    Non vi è più alcuna differenza sotto i più diversi profili giuridici (potestà, stabilità del rapporto, parentela, successione…) tra figlio legittimo per nascita e per adozione.
    Il provvedimento definitivo di adozione è comunicato all’ufficiale di stato civile del luogo di nascita del minore per l’annotazione a margine dell’atto di nascita. Le attestazioni di stato civile devono essere rilasciate con il solo nuovo cognome, senza altri riferimenti.
    Con l’adozione cessano i rapporti dell’adottato verso la famiglia d’origine, salvo i divieti matrimoniali. Viene meno qualsiasi tipo di rapporto (educativo, successorio, alimentare…) nei confronti dei genitori d’origine e di tutti i parenti, fratelli compresi.
    In merito a quest’ultimo punto, al fine di evitare una separazione troppo traumatica, si cerca di favorire la collocazione di più fratelli presso una stessa famiglia o, qualora non sia possibile, presso nuclei famigliari disponibili a garantire la continuazione del loro rapporto (ad es. due famiglie che vivono nella medesima città e che si impegnano ad incontrarsi periodicamente).
    È prevista la possibilità di accesso, in particolari circostanze, all’identità dei genitori biologici dell’adottato, da parte dei genitori adottivi del minore e dell’adottato adulto.

Scheda a cura dell’Anfaa

 

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