Sostegno adozioni difficili
Il successo delle adozioni “difficili” dipende non solo dalla disponibilità e capacità dei genitori adottivi, ma anche dai servizi che le istituzioni sanno mettere a disposizione delle famiglie.
È necessario un sostegno da parte degli amministratori e degli operatori che garantisca i necessari interventi riabilitativi, un adeguato inserimento scolastico, un idoneo collocamento lavorativo (quando il soggetto ne ha le capacità) e, se necessario, un confronto con psicologi per valutare e superare insieme eventuali problemi specifici. Può essere anche opportuno l’erogazione di contributi economici per far fronte ai maggiori oneri che la famiglia deve affrontare.
Dal punto di vista economico, oltre alle normali previdenze dovute ai bambini con handicap, dovrebbe essere garantito alle famiglie adottive da parte dell’ente locale un contributo analogo a quello che già viene riconosciuto alle famiglie affidatarie.
La legge in proposito è molto chiara:
Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, lo Stato, le Regioni e gli enti locali possono intervenire nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all’inserimento sociale, fino all’età di diciotto anni degli adottati (articolo 6, c.8, l. n.184/1983 s.m.i.).
Al di là dell’affermazione di principio si tratta purtroppo di un diritto “non esigibile”: la norma subordina infatti gli aiuti economici alle «disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci», consentendo alle istituzioni di violare sistematicamente l’obbligo di legge.
La Regione Piemonte è l’unico ente pubblico sul territorio italiano ad aver assunto dal 2001 provvedimenti per rendere operative queste disposizioni, garantendo un sostegno economico alle coppie che ne facciano richiesta.
Per saperne di piùSiamo molto fieri delle delibere assunte dalla Regione Piemonte, conseguite grazie alla tenacia e perseveranza nostra e del C.s.a. (cui l’Anfaa aderisce): ci siamo attivati nel corso degli ultimi anni affinché le famiglie, debitamente informate dei loro diritti, chiedessero e ricevessero i contributi previsti. Nel 2011 sono stati erogati 112 contributi!
È comunque preoccupante che nessuna altra Regione, nonostante le nostre ripetute sollecitazioni, abbia deliberato in merito.
Segnaliamo infine che anche i Tribunali per i minorenni potrebbero precisare nelle sentenze relative all’adozione dei minori italiani e stranieri ultra dodicenni o con handicap accertato, che agli adottati sono estese le provvidenze previste dalla legge ed indicare i servizi incaricati di supportare il nucleo adottivo (analogamente a quanto previsto per l’affidamento dalla legge n. 184/1983).
I servizi incaricati dovrebbero riferire in merito al Tribunale per i minorenni con scadenza da definire; quest’ultimo potrebbe sentire anche i genitori adottivi e, in relazione all’età, il minore. Questo monitoraggio consentirebbe di supportare il nucleo adottivo in un’ottica costruttiva e preventiva nell’interesse dell’adottato e della sua famiglia.
Scheda a cura dell’Anfaa