Istituzioni e adozione.
Di seguito una breve disamina delle Istituzioni che monitorano la condizione dei minori in difficoltà, assumendo i provvedimenti più opportuni per il loro bene.
La descrizione non ha pretese di esaustività, ma soltanto lo scopo di fare una panoramica sugli organi, servizi, enti e autorità che rendono possibile l’adozione nazionale e internazionale.
Nelle successive sezioni del sito, troverete per alcuni di questi soggetti degli approfondimenti più puntuali.
Organi Giurisdizionali
- Tribunale per i minorenni
Il Tribunale per i minorenni è un organo collegiale specializzato, composto da due magistrati (c.d.giudici togati – il Presidente e un giudice a latere) e due giudici onorari (esperti in materie umanistiche – psicologia, neuropsichiatria infantile, pedagogia, assistenza sociale…).
Nel sistema della giustizia minorile italiana la funzione di giudice onorario è molto rilevante, perché finalizzata alla ricerca di soluzioni che corrispondano all’interesse del minore attraverso l’utilizzo di conoscenze appartenenti alle scienze non giuridiche (in particolare all’area psico-sociale).
Il Tribunale per i minorenni ha competenza territoriale su tutto il circondario della Corte di Appello o sezione di Corte d’Appello.
Le decisioni sono prese a livello collegiale, in camera di consiglio, proprio per mettere a frutto la specializzazione professionale dei componenti di tale organo giudicante. Ciascuno dei quattro giudici dispone di un voto e il voto dei giudici onorari ha lo stesso peso di quello del presidente e del giudice a latere.
Il Tribunale per i minorenni, in materia civile, ha la funzione di:- accertare e risolvere le condizioni del minore in difficoltà
- disporre limitazioni all’esercizio della potestà di uno o di entrambi i genitori, emanando prescrizioni ai genitori del minore ed attivando l’intervento dei servizi socio-sanitari per sostenere e controllare le condizioni di vita del minore in famiglia
- intervenire per decidere l’affidamento famigliare dei bambini e dei ragazzi, quando i genitori non sono d’accordo e non danno parere favorevole agli enti locali in ordine al collocamento del loro figlio presso un’altra famiglia
- in caso di accertato non recupero della famiglia d’origine, dichiarare i genitori decaduti dalla potestà sui figli e, quando il minore venga a trovarsi in una situazione di abbandono morale e materiale, dichiararne lo stato di adottabilità e inserirlo definitivamente in un’altra famiglia, pronunciando sentenza di adozione
- valuta l’idoneità delle coppie che hanno presentato domanda di adozione nazionale e internazionale
- alla fine del periodo di affidamento preadottivo pronuncia l’adozione, sia nazionale che internazionale (qualora il provvedimento straniero non sia di “adozione”, ma di “affidamento preadottivo”)
- rende efficaci i provvedimenti stranieri di adozione.
Elenco dei Tribunali per i minorenni territorialmente competenti.
- Giudice Tutelare
E’ un magistrato istituito presso ogni tribunale ordinario. E’ un organo monocratico.
Fuori dai casi di tutela di persone maggiorenni dichiarate interdette o inabilitate con sentenza del Tribunale ordinario, sussistono casi di tutele di persone naturalmente incapaci perché minorenni e in assenza di una rappresentanza legale. Tale mancanza è dovuta a vari fattori (morte dei genitori, decadenza dei genitori dalla potestà, impossibilità dei genitori di esercitare la potestà genitoriale).
In questi casi il giudice tutelare ricevuto dai soggetti preposti (es. servizi socio-assistenziali) notizia della situazione in cui si è venuto a trovare il minorenne, nomina un tutore. Tale nomina può avvenire altresì ad opera del Tribunale per i minorenni, ma solo in via provvisoria da confermare successivamente dal giudice tutelare, all’interno di un decreto di decadenza/sospensione di potestà.La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti e capaci di esercitare l’ufficio del tutore, può essere deferita dal giudice tutelare al Comune dove ha domicilio il minore o alla struttura in cui questi è ricoverato.
L’amministrazione dell’ente o della struttura delega uno dei propri membri ad esercitare le funzioni di tutela (art. 354 c.c.): nel caso di tutele deferite al Comune, nella persona del legale rappresentante, il Sindaco, che di norma delega tale compito a soggetti diversi (es. Assessore ai Servizi Sociali).
Al giudice tutelare è attribuito il compito di esaminare gli elenchi dei minori ricoverati nelle strutture (Comunità familiari) al fine di trasmettere al Tribunale per i minorenni i nominativi di coloro che versano in presunto stato di abbandono.
Tra le altre sue numerose competenze ricordiamo anche:
- controllare le condizioni personali e familiari dei minori ricoverati almeno una volta ogni sei mesi
- rendere esecutivi gli affidamenti familiari disposti dagli enti locali, con il consenso dei genitori, con l’apposizione del visto
- ricevere e valutare le relazioni semestrali di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali, al fine di monitorare il buon andamento degli affidamenti familiari consensuali.
- Sezione per i minorenni della Corte d'Appello
La Sezione per i minorenni della Corte d’Appello è un organo collegiale specializzato, composto da tre magistrati (c.d.giudici togati – il Presidente e due giudici a latere) e due giudici onorari (esperti in materie umanistiche – psicologia, pedagogia, assistenza sociale…). I componenti decidono in camera di consiglio. Ha il compito di riesaminare i provvedimenti emessi dal Tribunale per i minorenni nei cui confronti è stato presentato reclamo.
- Corte di Cassazione
La Corte Suprema di Cassazione è il giudice di “legittimità” delle sentenze emesse dalla magistratura in Italia, nella misura in cui assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione delle norme di diritto. Rappresenta il terzo grado della magistratura.
E’ un organo collegiale; opera attraverso sezioni composte da un Presidente e sei magistrati di cassazione e, a sezioni unite, con un Presidente e 14 magistrati di cassazione. Sono tutti magistrati di carriera. In questo organo non è presente la componente onoraria.
Per la materia che ci riguarda, decide sui ricorsi presentati contro le sentenze pronunciate dalla Sezione per i minorenni della Corte d’Appello.
Servizi Territoriali
- Composizione e funzioni
Il Tribunale per i minorenni opera in stretta collaborazione con i servizi socio-sanitari del territorio.
Si tratta di operatori del settore (assistenti sociali, neuropsichiatri infantili, psicologi…), che svolgono il loro lavoro altamente qualificato presso i servizi sociali degli enti locali e il servizio sanitario delle Asl territoriali.Tra i loro compiti spiccano per importanza:
- la segnalazione di minori privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi (obbligo di trasmettere al Giudice Tutelare ogni sei mesi l’elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti; necessità di seguire e segnalare i casi di minori privi di privi di assistenza morale e materiale che vivono in Comunità oppure in famiglia d’origine o affidataria)
- la trasmissione al Tribunale per i minorenni della Relazione sui precedenti dei minori, sull’ambiente in cui hanno vissuto e vivono, sui rapporti con la famiglia, affinché il Tribunale possa conoscere la situazione oggettiva e decidere per il bene del bambino (esame della situazione di abbandono dei minori non riconosciuti e riconosciuti alla nascita; esame della situazione dei minori aventi validi rapporti affettivi con parenti tenuti a provvedervi o con terzi)
- azione diretta a prevenire gli abbandoni e ad evitare quelli differiti nel tempo (attivazione dei servizi di sostegno alla famiglia o al genitore e promozione dell’inserimento in strutture prescolastiche o scolastiche; informazioni sulle prestazioni assistenziali esistenti; azione sull’ambiente sociale per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle alternative al ricovero in Comunità e per reperire persone o famiglie disponibili ad accogliere un minore in difficoltà)
- selezione e preparazione delle famiglie adottive: esame delle condizioni generali della coppia e della loro rispondenza ai requisiti di legge, studio delle condizioni sanitarie (malattie invalidanti) e della situazione psico-sociale (professione, abitazione, risorse…) della coppia; esame delle motivazioni di base della richiesta di adozione; studio individuale dei coniugi (maturità personale, scelte di vita); studio del nucleo famigliare (se ci sono latri componenti); studio sulla idoneità dei parenti più stretti (nonni); analisi del concetto di ereditarietà; partecipazione incontri con aspiranti genitori adottivi
- abbinamento famiglia-bambino; sostegno alla famiglia adottiva durante il periodo di affidamento preadottivo (studio dei coniugi in rapporto alle esigenze del bambino; lavoro di verifica delle convinzioni espresse dalla coppia nei confronti dell’adozione; informazioni sullo spirito della legge sull’adozione; azione informativa e educativa di orientamento per i genitori adottivi, al fine di trovare soluzioni concrete ad eventuali problemi che l’inserimento del bambino può determinare; relazione conclusiva sullo studio della coppia)
Enti Autorizzati
- Composizione e funzioni
Sono soggetti privati, associazioni o enti che assistono gli aspiranti genitori adottivi durante tutto l’iter procedurale dell’adozione internazionale, dal momento del conferimento dell’incarico sino all’ingresso del bambino in Italia e al suo inserimento in famiglia. Per saperne di più visita la sezione “Adozione internazionale/Enti autorizzati“
Commissione Adozioni Internazionali (C.A.I.)
- Composizione e funzioni
LA C.A.I. è un organo amministrativo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. E’ l’Autorità centrale italiana in base a quanto previsto dalla Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993.
Garantisce che le adozioni di bambini stranieri siano realizzate nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione, a tutela dei minori stranieri e delle aspiranti famiglie adottive.
Per saperne di più naviga nella sezione “Adozione internazionale/C.A.I.“