Sostegno post adottivo
Nell’adozione nazionale
L’affidamento preadottivo è da una parte una misura di cautela che permette di accertare il positivo inserimento del minore nella famiglia adottiva, prima della pronuncia di adozione; dall’altra è un periodo in cui la coppia non è lasciata sola ad affrontare le eventuali difficoltà, insicurezze ed ansie che possono sopraggiungere con l’arrivo del bambino.
Il Tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell’affidamento preadottivo direttamente o per il tramite del giudice tutelare e dei servizi locali socio assistenziali o consultoriali.
In caso di accertata difficoltà convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore alla presenza, qualora occorra, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all’origine delle difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale.
Considerata la varietà degli interventi previsti e la discrezionalità con cui vengono gestiti, ne consegue la necessità di definire modalità operative che, pur nel rispetto delle specificità territoriali e dei singoli progetti di intervento, armonizzino e uniformino a livello regionale, le azioni dei servizi, sociali e sanitari, nella fase del post adozione.
Nell’adozione internazionale
La legge n. 184/1983 s.m.i. introduce nuovi adempimenti e l’esigenza di realizzare un livello di integrazione tra i diversi soggetti coinvolti a vario titolo nel procedimento adozionale.
L’art. 39 bis, comma 1, della legge n. 184/1983 s.m.i., stabilisce che le Regioni:
- concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla presente legge;
- vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l’adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;
- promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.
Compiti dei servizi socio-assistenziali
La legge (art.34, c.2, l.184/83 s.m.i.) distingue tra:
- compiti di assistenza e sostegno su richiesta dei genitori
I servizi socio-assistenziali sono tenuti, quando i genitori lo richiedono, ad assistere i genitori affidatari, adottivi e il minore dal momento del suo ingresso in Italia e per almeno un anno.
Questa attività di sostegno non viene imposta, ma se richiesta deve essere garantita.
- compiti di vigilanza obbligatori
Gli stessi servizi sono tenuti, per compito proprio attribuito direttamente dalla legge (e non su richiesta degli interessati o del Tribunale per i minorenni), per il periodo di almeno un anno, alla vigilanza sul buon andamento dell’inserimento del bambino nella sua nuova famiglia, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi necessari.
Pertanto la vigilanza obbligatoria assume due diversi significati: quando l’adozione è pronunciata dal Paese straniero, l’attività di vigilanza mira a verificare che non ci sia una condizione di pregiudizio ostativa alla trascrizione (art.35, c.6 lett.e, l.184/83 s.m.i.” l’inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse”); mentre nelle situazioni in cui il provvedimento estero sia riconosciuto come affidamento preadottivo, i servizi hanno i compiti previsti dalla nostra legge (art.25, c.1, l.184/83 s.m.i.).
Compiti degli enti autorizzati
La legge (art.31, c.3 lett.m, l.184/83 s.m.i.) distingue tra
- compiti eventuali su richiesta dei genitori
Gli enti mantengono rapporti con le famiglie adottive su loro richiesta, assicurando il sostegno post-adottivo in collaborazione con i servizi dell’ente locale
- compiti obbligatori
Gli enti sono tenuti a trasmettere all’Autorità Centrale dello Stato straniero la relazione post-adozione per un arco di tempo che non è mai inferiore a tre anni, in quanto lo Stato straniero vuole essere informato sul livello di inserimento e di integrazione del bambino adottato nella nuova famiglia e nel nuovo contesto sociale.
Scheda a cura dell’Anfaa