Regioni: le loro competenze e le loro inadempienze
Compiti delle Regioni
Il 4° comma dell’articolo 80 della legge 184/1983 riguardante l’adozione e l’affidamento familiare di minori a scopo educativo, stabilisce quanto segue: «Le Regioni determinano le condizioni e le modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l’idoneità all’accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche». Essendo le Regioni tenute fin dal 1983 (e lo sono tuttora!) ad emanare norme volte all’attuazione delle disposizioni nazionali in materia di affidamento familiare a scopo educativo di minori, si deve stigmatizzare il fatto che, ad eccezione della Regione Piemonte, nessuna Regione vi ha provveduto con finanziamenti adeguati a rendere questo sostegno realmente esigibile. Permane quindi l’urgente necessità che le Regioni approvino norme che rendano esigibili gli interventi atti ad assicurare il diritto di ogni minore a crescere in una famiglia e che gli enti gestori dei servizi (Comuni singoli o associati) predispongano gli atti deliberativi indispensabili per concretizzare tale diritto, privilegiando – secondo le stesse indicazioni della legge 184/1983 – anzitutto il sostegno ai nuclei familiari in gravi difficoltà. Detto sostegno deve essere fornito, in un’ottica preventiva e quindi attraverso la messa a disposizione dei servizi primari (casa, lavoro, ecc.) e interventi assistenziali (aiuti socio-economici, supporti professionali da parte di operatori ecc.), che vanno raccordati con quelli dei servizi sanitari, rivolti ai minori (soprattutto i servizi di psicologia e neuropsichiatria infantile) e/o adulti (in particolare i servizi per tossicodipendenti o quelli psichiatrici).
Il vincolo finanziario
Per la realizzazione concreta di queste attività devono essere stanziati finanziamenti mirati e vincolati tale da consentire la loro effettiva esigibilità da parte degli utenti. Sono quindi insufficienti le iniziative assunte da alcune Regioni, che hanno approvato delibere specifiche sugli affidamenti familiari ( ad es. Puglia, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna,ecc…), ma non hanno stanziato finanziamenti mirati per sostenere, anche economicamente, questi interventi, disattendendo, nei fatti, la normativa vigente fin dal 1983. Queste delibere si limitano solo ad affermare la necessità di sostenere gli affidamenti e corrispondere un rimborso-spese agli affidatari, demandando ai Comuni l’attuazione di questi adempimenti.