Sostegno economico, previdenziale e fiscale
In questa pagina descriveremo brevemente quali dovrebbero essere i sostegni economici e previdenziali previsti per gli affidatari.
L’art. 5 della Legge 184/1983 e s.m. prevede:
“Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali nell’ambito delle proprie competenze e della nuova legge e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci intervengano con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria“
Purtroppo, quindi, non è previsto come obbligatorio il rimborso spese agli affidatari, più volte richiesto anche dall’Anfaa.
Va comunque rilevato che l’articolo 80 della stessa Legge dispone:
“Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell’affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell’affidatario. Le disposizioni di cui all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, all’articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n.903, e alla legge 8 marzo 2000, n.53, si applicano anche agli affidatari di cui al comma 1. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici. Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l’idoneità all’accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche.”
Nel particolare, per quanto riguarda le problematiche fiscali, si segnala l’importante contributo del libro di Pasquale Adesso, magistrato
Il sostegno economico pertanto e previdenziale può consistere:
- nel riconoscimento di un contributo mensile, svincolato dal reddito, e di un ulteriore eventuale contributo a titolo di rimborso di spese straordinarie, sostenute per interventi di cura e di particolare rilevanza per il progetto di affidamento. Tali contributi sono a carico del Comune che dispone l’affidamento. Il loro importo è stabilito da specifici provvedimenti (ad esempio delibere);
- in una copertura assicurativa per il minore per incidenti e danni provocati e/o subiti nel corso dell’affidamento.
- la percezione degli assegni familiari e delle prestazioni previdenziali dovute per il minore, che può essere disposta temporaneamente dal Giudice valutate le circostanze e le modalità dell’affido, nonché la sua durata;
- le detrazioni di imposta per carichi di famiglia, anch’esse spettanti se il Giudice lo dispone.
Scheda a cura dell’Anfaa