Diritto alla famiglia d’origine
La Legge 184/83 e s.m.i. si apre con una generale dichiarazione di principio:
Il minore ha diritto di crescere e di essere educato nell’ambito della propria famiglia (art.1)
Al diritto del minore fanno da corollario i diritti/doveri dei genitori dichiarati nella nostra Carta Costituzionale:
E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio (art.30, c.1, Cost.)
Tale enunciazione valoriale rimarrebbe pura astrazione se non trovasse concretezza nella simmetrica affermazione del dovere dello Stato di sostenere la famiglia d’origine:
La famiglia è l’elemento naturale e fondamentale della società e ha diritto alla protezione della società e dello Stato (art. 16, punto 3, Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948)
Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia […] (art.1, c.2, l.184/83)
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. (art.31 Cost.)
Allora il significato più profondo delle enunciazioni contenute nell’art. 1 legge 184/83 non può che essere questo:
- il minore ha diritto di essere educato nella propria famiglia d’origine, finché ciò sia possibile
- la famiglia d’origine, per poter assolvere ai suoi compiti educativi, deve essere sostenuta dallo Stato.
Nelle prossime pagine approfondiremo il tema del sostegno alla famiglia d’origine e alla gestante madre, precisando quali siano le iniziative e gli interventi che le Istituzioni “sarebbero chiamate” a mettere in campo a sostegno della famiglia in difficoltà, per scongiurare la disgregazione dei nuclei famigliari a rischio e il conseguente abbandono del minore convivente.
L’uso del condizionale in questo caso è purtroppo d’obbligo: tutte le iniziative di sostegno vengono prese dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali “nei limiti delle risorse finanziarie disponibili” (art.1, c.3, l.184/83 e s.m.i.) e quindi, in periodo di crisi economica, il panorama risulta molto variegato a seconda del territorio in cui ci si muove. Auspichiamo una crescente sensibilità e disponibilità delle Istituzioni su questi temi di fondamentale importanza, considerata la centralità della famiglia nel tessuto della società civile.