GLI AFFIDATARI   –   I diritti e i doveri 

DOVERI

L’affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli artt. 330 (decadenza della potestà sui figli) e 333 (condotta del genitore pregiudizievole ai figli, che può anche dar luogo a provvedimento di allontanamento del minore da parte del Giudice) del Codice Civile. (Legge n. 184/1983, art.5 comma 1)

Tutore

Qualora sia stato nominato un Tutore l’affidatario tiene conto delle sue indicazioni, osservando le prescrizioni stabilite dall’Autorità affidante.

Rapporti con la famiglia di origine

Per i rapporti con la famiglia di origine l’affidatario deve seguire le indicazioni degli operatori dei Servizi Sociali e le eventuali disposizioni dell’Autorità Giudiziaria. E’ altresì importante che venga favorito il rientro del minore nella propria famiglia di origine secondo gli obbiettivi definiti dai progetti.(Fonte: “Diventare Affidatari” – Docum.del Coordinam. Naz. Servizi Affidi – 8/2011, p.30)

Non va dimenticato che il minore arriva nella nuova famiglia con la sua storia e le sue vicende evolutive. E’ quindi necessario che gli affidatari rispettino questo suo percorso precedente, così come le vicende evolutive della sua famiglia di origine, senza porsi in posizione critica.

Gli affidatari devono consultare e ottenere il consenso di chi esercita la patria potestà (famiglia di origine o Tutore) in materia di:

  •  interventi medico – sanitari che esulano dall’ordinario (es. un intervento chirurgico), mentre non occorrerà il consenso per la cura delle comuni malattie dei bambini;
  •  non possono altresì effettuare scelte autonome nei confronti del minore affidato relativamente alla confessione religiosa (ad es. amministrazione del battesimo, comunione, cresima ecc.), ma devono concordarle con gli esercenti la potestà parentale. (Fonte: “Guida all’Affidamento Familiare” – Città di Torino, pp.7-8)

Agli affidatari sono delegati i rapporti con la scuola , che significa, ad es., la firma sul diario scolastico, la giustificazione delle assenze, l’autorizzazione alle uscite, gestire i rapporti con gli insegnanti, esercitare l’elettorato attivo e passivo negli organi rappresentativi della scuola.

Essi devono anche assicurare la massima riservatezza circa la situazione del minore e della sua famiglia di origine. (Fonte: “Girotondo con l’Affidamento Familiare” – Anfaa Sez. di Novara)

DIRITTI

In particolare a partire dai primi anni del nuovo millennio gli affidatari sono divenuti soggetti attivi del progetto di affidamento e collaboratori indispensabili per la realizzazione di questo progetto.

Essi hanno diritto a:

  •  essere preventivamente informati delle condizioni dell’affido che si propone loro, anche in attuazione di quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni;
  •  essere coinvolti in tutte le fasi del progetto di affido;
  •  poter disporre di un sostegno individuale e partecipare alle attività di sostegno (gruppi, colloqui, formazione, ecc.) predisposte dai Servizi Sociali;
  •  ricevere un contributo, svincolato dal reddito, e facilitazioni per l’accesso ai servizi.

Fonte: “Diventare Affidatari” – Documento del Coordinamento Nazionale Servizi Affidi –n.8/2011, p. 29-30

In ogni caso l’affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l’istituzione scolastica e con le autorità sanitarie (fatto salvo quanto richiamato in precedenza in materia di interventi straordinari di tipo medico-sanitario, ndr).

L’affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato. (Fonte: “Guida all’Affidamento Familiare” – Città di Torino, p.7)

Riguardo ai rapporti con l’Istituzione scolastica rimandiamo a quanto detto in precedenza nella sezione “Doveri”; per questo tipo di rapporti si tratta dunque di un dovere/diritto.

 Congedi parentali, contributi economici e assicurativi.

L’affidatario o gli affidatari che prestano la loro opera in qualità di lavoratori dipendenti hanno diritto a fruire dei congedi parentali previsti per tutti gli altri lavoratori. (necessario stabilire un link con le pagg. 19-21 de “Guida all’Affidamento Familiare” – Città di Torino ) – Ved. anche Articoli da “Mondo Anfaa”, Informazioni su affido, Affido e Adozione e Aspetti amministrativi e previdenziali dell’Affido.

Riguardo al contributo economico (che, come detto, è svincolato dal reddito), “Si ritiene che il contributo mensile riconosciuto a favore degli affidatari debba essere almeno pari alla pensione minima INPS e adeguato anno per anno secondo l’indice ISTAT (Fonte: “Diventare Affidatari”, p.32)

“Dovrà inoltre essere assicurata la necessaria copertura assicurativa della famiglia affidataria e dei minori in affido, sia per gli infortuni che possono occorrere al minore durante l’affido, sia per i danni materiali e personali che l’affidato può provocare nei confronti di terzi”. (Fonte: “Diventare Affidatari”, p.32)

 

 ARTICOLI.

1   –   Congedi Parentali per genitori adottivi e affidatari ( nota a cura dell’Anfaa )

Nei casi di adozione o di affidamento familiare di un minore italiano, se entrambi i futuri genitori adottivi o gli affidatari lavorano, uno dei due ha diritto ad avvalersi dell’astensione obbligatoria dal lavoro prevista dall’art. 6, 1° comma, della legge n. 903 del 9/12/1977 e del trattamento economico relativo durante i primi tre mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia, ma solo se al momento dell’ingresso nella famiglia adottiva o affidataria, il bambino non abbia superato i sei anni di età.

Nei casi di adozione di un minore straniero invece, l’art. 39 quater della legge 31/12/1998, n. 476 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 marzo 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri” dispone che “fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno diritto all’astensione dal lavoro, quale regolata, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età”;

Per quanto riguarda l’astensione facoltativa, invece, l’art. 3, comma 5 della legge n. 53/2000, precisa anche che “qualora, all’atto dell’adozione e dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i sei e i dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro, ai sensi dei commi 1 e 2 dello stesso articolo, può essere esercitato nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare”.

In base all’attuale normativa, pertanto, non possono usufruire dei congedi obbligatori i genitori adottivi e gli affidatari di un bambino italiano di età superiore ai sei anni, e neanche dei congedi facoltativi se il minore ha un’età superiore ai 12 anni.

I genitori adottivi di un minore straniero hanno diritto al congedo obbligatorio, qualsiasi sia l’età del figlio al momento dell’entrata in famiglia, mentre anche per loro, il congedo facoltativo è limitato ai 12 anni di età del minore.

L’Anfaa ha più volte richiesto che, per un effettiva tutela dei minori adottati già grandicelli, venisse eliminata dal Parlamento l’inaccettabile disparità di trattamento venutasi a creare in materia di astensione obbligatoria e facoltativa, e che pertanto venisse estesa la normativa sui congedi relativi all’astensione obbligatoria e facoltativa a tutti i genitori adottivi, indipendentemente dall’età e dalla provenienza dei minori da loro accolti.

Si segnala inoltre che i genitori adottivi di minori stranieri hanno diritto al “congedo dal lavoro di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l’adozione” e alla detrazione, nella dichiarazione dei redditi, delle spese sostenute “per l’espletamento della procedura di adozione”. La certificazione relativa al congedo e alle spese suddette deve essere fornita dall’Ente autorizzato che ha avuto l’incarico dai coniugi di curare la procedura di adozione.

Per quanto riguarda il diritto al riposo giornaliero, con la sentenza n. 104/2003 la Corte Costituzionale, dichiarando l’illegittimità delle norme in vigore, ha giustamente esteso il diritto ai riposi giornalieri dal lavoro dei genitori adottivi e affidatari entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del bambino (e non più solo entro il suo primo anno di vita).

Nella sentenza la Corte ha evidenziato che anche i riposi “non hanno più come esclusiva funzione la protezione della salute della donna ed il soddisfacimento delle esigenze puramente fisiologiche del minore” ma la funzione “di soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali al fine dell’armonico e sereno sviluppo della sua personalità”.

Per usufruire delle previdenze sopra citate è necessario presentare al datore di lavoro il decreto di affidamento preadottivo o di adozione (per i minori stranieri che entrano in Italia con un provvedimento di adozione emesso dall’autorità straniera), rilasciato dal Tribunale per i minorenni

(Fonte: “Mondo Anfaa” – “Informazioni su Affido” – “Affido e Adozione”)

 

2   –   ASPETTI AMMINISTRATIVI E PREVIDENZIALI DELL’AFFIDAMENTO

Assegni familiari e altre prestazioni previdenziali

In base all’art. 80 comma 1 della legge 184/83 e successive modifiche “il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell’affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell’affidatario” (v. al riguardo punti 1 e 2).

Dichiarazione dei redditi

Il contributo alle spese per l’affidamento non costituisce reddito.

Nel modello 730 e Unico il minore con residenza presso la famiglia affidataria può essere indicato come minore affidato con diritto ad avere la relativa detrazione.

Le spese mediche sostenute in suo favore (non quelle rimborsate o rimborsabili da altri Enti) possono altresì essere portate in detrazione dal reddito dell’affidatario.

Anche chi presenta solo il CUD (che sostituisce il mod. 101 o 201 dell’INPS) può beneficiare della detrazione indicando il minore a carico nel modulo che ogni anno il datore di lavoro o l’INPS gli invia.

Congedi parentali e astensione dal lavoro degli affidatari disciplinati dal D.lgs. 26 Marzo 2001 n. 151, e fruibili solo se entrambi lavorano (o, se si tratta di una persona singola, se l’affidatario lavora).

Nei casi di affidamento di un minore italiano, se l’affidatario(o gli affidatari se coniugati)lavorano, ha diritto ad avvalersi dell’astensione obbligatoria dal lavoro prevista dall’art. 6, 1° comma, della legge n. 903 del 9/12/1977 e del trattamento economico relativo durante i primi tre mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia(cioè dalla data di emissione del provvedimento),ma solo se il bambino non ha superato i sei anni di età.

Per quanto riguarda l’astensione facoltativa, invece, l’art. 3, comma 5 della legge n. 53/2000, precisa anche che “qualora, all’atto dell’adozione e dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i sei e i dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro, ai sensi dei commi 1 e 2 dello stesso articolo, può essere esercitato nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare”.

In base all’attuale normativa, pertanto, non possono usufruire dei congedi obbligatori gli affidatari di un bambino di età superiore ai sei anni, e neanche dei congedi facoltativi se il minore ha un’età superiore ai 12 anni(1)).

Per quanto riguarda il diritto al riposo giornaliero, con la sentenza n. 104/2003 la Corte Costituzionale, dichiarando l’illegittimità delle norme in vigore, ha giustamente esteso il diritto ai riposi giornalieri dal lavoro dei genitori adottivi e degli affidatari entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del bambino (e non più solo entro il suo primo anno di vita).

Nella sentenza la Corte ha evidenziato che anche i riposi “non hanno più come esclusiva funzione la protezione della salute della donna ed il soddisfacimento delle esigenze puramente fisiologiche del minore” ma la funzione “di soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali al fine dell’armonico e sereno sviluppo della sua personalità”.

Quando l’orario di lavoro è di 8 ore (tempo pieno) il riposo giornaliero è pari a due ore; qualora l’orario giornaliero di lavoro sia inferiore alle 6 ore (part-time) il riposo è pari ad 1 ora.

Il riposo giornaliero è raddoppiabile in caso di affidamento di minori gemelli. (artt. 39, 45).

I riposi giornalieri non comportano riduzione della retribuzione.

Uno dei genitori affidatari di minore con handicap può usufruire dei riposi giornalieri sopra citati fino al compimento del 3° anno di vita del minore (art. 42). I riposi giornalieri vengono retribuiti al 100%.

Entrambi i genitori affidatari, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun minore affidato fino al compimento del sesto anno di età (artt. 47, 50).

Tale diritto è limitato a 5 giorni lavorativi all’anno, alternativamente per ciascun genitore, per le malattie di ciascun figlio di età compresa tra 6 e 8 anni (art. 47 ).

Quando il bambino abbia già compiuto i 6 anni ma non ancora i 12, al momento del suo ingresso nella famiglia affidataria, i genitori hanno diritto, alternativamente, di astenersi dal lavoro a causa della malattia del minore affidato nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno, ma solo per i primi 3 anni dall’inserimento del minore (art. 50).

Si rammenta che la legge prevede sanzioni amministrative di tipo pecuniario nei confronti del datore di lavoro che ostacoli l’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui sopra.

Anche i genitori affidatari con contratto di lavoro a tempo determinato nelle Pubbliche Amministrazioni beneficiano dei congedi di maternità, paternità e parentali (art. 57).

Il trattamento economico per i periodi di malattia dei minori in affidamento è identico a quello che la legge prevede per i figli biologici, salvo il fatto che l’astensione dal lavoro per malattia del bambino affidato di età inferiore ai sei anni viene retribuita al 100% (mentre per i figli biologici il bambino deve avere età inferiore ai tre anni).

Per usufruire delle provvidenze sopra citate è necessario presentare al datore di lavoro il provvedimento di affidamento rilasciato dal Servizio sociale competente se l’affidamento è consensuale (ed è stato reso esecutivo dal giudice tutelare) o dal Tribunale per i minorenni.

 Iscrizione anagrafica dei minori affidati

Per quanto riguarda l’iscrizione sullo stato di famiglia degli affidatari del minore affidato si ritiene che, per gli affidamenti disposti dal servizio locale e resi esecutivi dal giudice tutelare

 I minori che vengono affidati per un breve periodo (alcuni giorni o mesi) potrebbero restare iscritti sullo stato di famiglia dei minori;

 I minori che vengono affidati per un periodo abbastanza lungo, dovrebbero invece essere iscritti sullo stato di famiglia degli affidatari.

L’iscrizione del minore in quanto “convivente affidato” sullo stato di famiglia consentirebbe di precedere alle iscrizioni scolastiche, alla scelta del medico, ecc.

L’iscrizione è comunque indispensabile per la corresponsione degli assegni familiari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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